La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27393 del 2020, ha chiarito che le sanzioni tributarie amministrative sono unicamente a carico della persona giuridica e non dell’amministratore anche se di fatto. Sempre che questi non abbia avuto esclusivo interesse personale.
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La vertenza si riferisce all’applicabiità del principio di solidarietà delle sanzioni amministrative agli amministratori, anche di fatto, delle condotte fraudolente della società amministrata.
Orbene, mentre la C.P.T. di Milano e quella regionale della Lombardia, avevano ritenuto l’amministratore corresponsabile delle sanzioni irrogate alla società, quale autore della violazione, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministratore di fatto della società ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice regionale.
La Suprema Corte infatti non ha tenuto conto, come avevano fatto i primi giudici, della circostanza che l’amministratore aveva patteggiato la condanna in sede penale, quale coautore della violazione, ed ha detto come l’art. 7 de D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, abbia stabilito che le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità, sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Ha inoltre precisato che questo è, sia in deroga al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2 comma 2 del D.lgs. n.472 del 1997, sia in deroga all’art. 11 dello stesso D.Lgs.
Hanno aggiunto infine che le dette sanzioni rimangono a esclusivo carico della persona giuridica anche quando la società sia gestita da un amministratore di fatto.
Occorre evidenziare che già la stessa Corte, con la sentenza n. 12334 del 2019, aveva precisato che l’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art 7 presuppone che l’amministratore, quale autore della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata senza alcun interesse personale. Infatti, solo in questo caso, le sanzioni rimangono a esclusivo carico della società e non colpiscono l’autore materiale della violazione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica il provvedimento in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 27393 del 2020

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