{"id":1273,"date":"2021-02-26T20:44:16","date_gmt":"2021-02-26T18:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.afa-online.it\/?page_id=1273"},"modified":"2021-03-11T19:14:07","modified_gmt":"2021-03-11T17:14:07","slug":"protocollo-di-intesa-tra-il-tribunale-di-catania-ed-il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-modalita-di-richiesta-e-rilascio-dei-titoli-esecutivi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.afa-online.it\/?page_id=1273","title":{"rendered":"Protocollo modalit\u00e0 di richiesta dei titoli esecutivi in formato digitale"},"content":{"rendered":"<p><strong>L&#8217;avvocato che intende richiedere la formula esecutiva di un provvedimento giudiziale dovr\u00e0 depositare nel relativo fascicolo informatico una istanza generica denominata <em>&#8220;Richiesta di rilascio formula esecutiva&#8221;.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con riguardo al pagamento telematico dei diritti di copia, come indicato nella nota n. 24494.U del 04\/02\/2021 DAG &#8211; D.G.A.I Ufficio I, gli Uffici giudiziari, nell&#8217;arco temporale previsto dalla art. 23 co. l del d.l. 137 del  2020 (dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all&#8217;art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 conv. con modificazione dalla legge 22 maggio 2020 n.35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 al 9-ter), convertito con modificazioni della L. 176\/2020, dovranno rilasciare le copie esecutive con modalit\u00e0 telematica, senza richiedere il versamento dei diritti di copie previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002.<\/p>\n<p>Diversamente, le richieste di copie esecutive in formato analogico dovranno essere precedute o accompagnate dal versamento dei relativi diritti di copia.<\/p>\n<p><strong>Con riguardo alle varie tipologie di procedimenti, si specifica quanto segue:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sfratti<\/strong><\/p>\n<p>Ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all&#8217;Ordinanza di convalida ex artt. 663 e 665 c.p.c., l&#8217;avvocato, dopo aver depositato nel fascicolo informatico la relativa istanza, potr\u00e0 estrarre l&#8217;originale dell&#8217;atto esecutivo telematico con le modalit\u00e0 gi\u00e0 esistenti e dunque senza necessita di ulteriore apposita istanza. Negli altri casi, l&#8217;avvocato provveder\u00e0 a depositare l&#8217;istanza di rilascio della copia esecutiva con allegata la copia dell&#8217;atto di intimazione di sfratto, della relata di notifica, del perfezionamento della stessa.<\/p>\n<p><strong>Decreti ingiuntivi<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui la richiesta di esecutivit\u00e0 riguardi un Decreto ingiuntivo dichiarato, a<em>b origine<\/em>, provvisoriamente esecutivo dal Giudice, ex art. 642 c.p.c., l&#8217;avvocato provveder\u00e0 a depositare l&#8217;istanza di rilascio di copia esecutiva.<br \/>\nNel caso in cui la richiesta di esecutivit\u00e0 riguardi un Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal giudice, a seguito della comunicazione del deposito del decreto di esecutoriet\u00e0 da parte della cancelleria, l&#8217;avvocato provveder\u00e0 a depositare l&#8217;istanza di rilascio di copia esecutiva.<br \/>\nNel caso di provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio di opposizione, l&#8217;avvocato dovr\u00e0 depositare copia dell&#8217;Ordinanza di provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c., corredata dall&#8217;istanza di rilascio della formula esecutiva, con la quale specifica il numero del Decreto ingiuntivo cui si riferisce.<br \/>\nNel caso di Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a seguito di rigetto dell&#8217;opposizione e\/o di estinzione del giudizio ex art 653 c.p.c., l&#8217;avvocato dovr\u00e0 depositare istanza di definitiva esecutoriet\u00e0, corredata da copia del ricorso originario e del Decreto ingiuntivo con la relata di notifica, da copia dell&#8217;atto di citazione in opposizione notificato, da copia della Sentenza di rigetto dell&#8217;opposizione e\/o del verbale di<br \/>\nestinzione del giudizio.<br \/>\nUna volta emesso il Decreto di esecutivit\u00e0 ex art. 653 c.p.c. da parte del Presidente del Tribunale, il cancelliere designato, verificata la regolarit\u00e0 dell&#8217;istanza, la completezza della documentazione posta corredo, provveder\u00e0 a depositare nel fascicolo telematico l&#8217;originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall&#8217;atto e dalla formula esecutiva, dove verr\u00e0 apposta la propria firma digitale.<br \/>\nNel caso in cui ii Decreto ingiuntivo sia stato emesso dalle Sezioni Distaccate, essendo i relativi fascicoli cartacei, la formula esecutiva telematica non potr\u00e0 essere rilasciata e l&#8217;avvocato dovr\u00e0 prenotare un appuntamento in cancelleria per il rilascio in modalit\u00e0 cartacea.<\/p>\n<p>In tutti i sopra detti casi, il cancelliere, verificata la regolarit\u00e0 dell&#8217;istanza, la completezza della documentazione posta a corredo, provveder\u00e0 a depositare nel fascicolo telematico l&#8217;originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall&#8217;atto e dalla formula esecutiva, dove verr\u00e0 apposta la propria firma digitale.<br \/>\nIl titolo esecutivo rilasciato in modalit\u00e0 digitale e le successive copie, conformi a quella rilasciata digitalmente dal cancelliere con le modalit\u00e0 sopra specificate, potranno essere autenticate &#8220;<strong>direttamente<\/strong>&#8221; dal difensore ai sensi dell&#8217;art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179\/2012, come modificato dal D.L. 90\/2014, convertito nella Legge N. 114\/2014, secondo la seguente formula:<\/p>\n<p>a) sull&#8217;esemplare che costituir\u00e0 il titolo ex art. 476 c.p.c.<br \/>\n<strong>ATTESTAZIONE DI CONFORMITA&#8217; SULL&#8217;ORIGINALE<\/strong><br \/>\nIl sottoscritto Avv. &#8230; &#8230; &#8230;., nella sua qualit\u00e0 di difensore di&#8230;&#8230;&#8230;(C.F.\/P.I.) residente\/con sede in&#8230;&#8230;.., Via &#8230; ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 16 bis, comma 9 del D.L. n. 179\/2012, come modificato dal DL 90\/2014, convertito nella Legge n. 114\/2014, attesta che la presente copia del provvedimento &#8230;&#8230;.. emesso dal Giudice dott. &#8230;&#8230;.., emesso in data &#8230;&#8230; nel procedimento R.G. n &#8230;&#8230; \u00e8 conforme all&#8217;originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale \u00e8 stato estratto. Sotto la propria responsabilit\u00e0, dichiara che la presente \u00e8 la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, c.p.c.<br \/>\n(indicare luogo), l\u00ec (indicare data)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Avv.to &#8230; &#8230;..<\/p>\n<p>b) Sulle ulteriori copie:<br \/>\n<strong>ATTESTAZIONE DI CONFORMITA&#8217; SULLE COPIE<\/strong><br \/>\nII sottoscritto Avv&#8230;., nella sua qualit\u00e0 di difensore di &#8230; (C.F.\/P.I.) residente\/con sede in&#8230;.. Via &#8230;.. ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179\/2012, come modificato dal D.L. 90\/2014, convertito nella legge 114\/2014, attesta che la presente copia del provvedimento (indicazione del tipo di provvedimento), emesso dal Giudice&#8230;.  nel  procedimento   n&#8230; R.G.  in  data&#8230; , e  spedito  in  forma  esecutiva in data&#8230;, \u00e8 conforme all&#8217;originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale \u00e8 stato estratto.<br \/>\n(indicare luogo), l\u00ec (indicare data)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Avv.to &#8230; &#8230;..<\/p>\n<p>Trattandosi di copie estratte direttamente dall&#8217;avvocato, per le ulteriori copie, non \u00e8 dovuto il relativo diritto, cosi come previsto dall&#8217;art. 268, comma 1 bis, del DPR 115\/2002.<br \/>\n&#8211;\tL&#8217;avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potr\u00e0 utilizzarle per gli adempimenti di legge senza alcun ulteriore passaggio dalla cancelleria.<br \/>\n&#8211;\tl&#8217;avvocato avr\u00e0 cura di accertare che l&#8217;U.N.E.P. competente accetti la formula esecutiva digitale; al contrario non verranno rilasciate ulteriori copie esecutive del medesimo titolo in forma cartacea.<br \/>\nAi sensi dell&#8217;art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire alla stessa parte altro titolo esecutivo, salvo nei casi e nelle modalit\u00e0 stabiliti dalle legge, quali la sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali casi potr\u00e0 essere richiesta altra copia tramite istanza da rivolgere al capo dell&#8217;ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento o, in caso di atto stragiudiziale, al Presidente del Tribunale nel cui circondario si \u00e8 formato l&#8217;atto.<\/p>\n<p>Scarica i seguenti documenti in formato pdf: <\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Protocollo-dintesa-1.pdf\"><strong>Protocollo d&#8217;intesa<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Comandiamo.pdf\"><strong>Comandiamo<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Fac-simile-atto-completo.pdf\"><strong>Fac simile atto completo<\/strong><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Modello-richiesta-copie.pdf\"><strong>Modello richiesta copie<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;avvocato che intende richiedere la formula esecutiva di un provvedimento giudiziale dovr\u00e0 depositare nel relativo fascicolo informatico una istanza generica denominata &#8220;Richiesta di rilascio formula esecutiva&#8221;. Con riguardo al pagamento telematico dei diritti di copia, come indicato nella nota n. 24494.U del 04\/02\/2021 DAG &#8211; D.G.A.I Ufficio I, gli Uffici giudiziari, nell&#8217;arco temporale previsto dalla [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1273"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}