{"id":1352,"date":"2021-04-28T11:33:14","date_gmt":"2021-04-28T09:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.afa-online.it\/?p=1352"},"modified":"2021-04-28T11:33:14","modified_gmt":"2021-04-28T09:33:14","slug":"cass-civ-s-u-sent-n-10012-2021-per-il-perfezionamento-della-notifica-di-un-atto-tributario-a-mezzo-del-servizio-postale-in-caso-di-rifiuto-o-dinidoneita-delle-persone-a-riceverlo-o-assenza-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afa-online.it\/?p=1352","title":{"rendered":"Cass. Civ. S.U. Sent. n. 10012\/2021: per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto o d&#8217;inidoneit\u00e0 delle persone a riceverlo o assenza del destinatario, la prova dell&#8217;avvenuta notifica pu\u00f2 essere fornita esclusivamente mediante la produzione dell&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale viene comunicato il deposito dell&#8217;atto presso l&#8217;ufficio postale. Pertanto non basta la prova dell&#8217;invio della raccomandata."},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia-222x300.jpg\" alt=\"\" width=\"222\" height=\"300\" class=\"alignleft size-medium wp-image-1031\" srcset=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia-222x300.jpg 222w, https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia.jpg 302w\" sizes=\"(max-width: 222px) 100vw, 222px\" \/><\/a> Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha affermato che per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, con la procedura prevista per gli atti giudiziari, in caso di rifiuto o d&#8217;inidoneit\u00e0  delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, la prova dell&#8217;avvenuta notifica pu\u00f2 essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale viene comunicato il deposito dell&#8217;atto presso l&#8217;ufficio postale. Pertanto non basta la prova dell&#8217;invio della raccomandata.<br \/>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<p>     Si tratta del tanto atteso principio che tende a risolvere la dibattuta questione sugli adempimenti che il Fisco deve porre in essere  per dimostrare il perfezionamento della notifica degli atti impositivi.<br \/>\nQuesto principio \u00e8 applicabile alle notifiche a mezzo posta di tutti gli atti giudiziari. Quindi non solo tributari ma anche amministrativi e processuali.<br \/>\n     Per le S.U. quindi, in tema di notifica di un atto impositivo oppure processuale, tramite il servizio postale secondo quanto previsto dalla legge n. 890 del 1982, nel caso in cui l&#8217;atto notificando non venga consegnato per qualsiasi motivo al destinatario ,anche per assenza di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica pu\u00f2 essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l&#8217;avvenuto deposito dell&#8217;atto presso l&#8217;ufficio postale, cio\u00e8 il cosiddetto Cad, non essendo sufficiente  la prova dell&#8217;avvenuta spedizione della raccomandata medesima.<br \/>\n    Nel caso in specie si trattava di un giudizio tributario nel quale l&#8217;Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova suddetta. Di conseguenza \u00e8 stata invalidata la notificazione degli avvisi di accertamento prodromica alla cartella esattoriale impugnata. Per tale effetto la Cassazione ha invalidato anche tale atto della riscossione.<br \/>\n    Nel contempo per\u00f2 va ricordato che tutti gli Enti impositori possono notificare ai contribuenti gli atti tributari direttamente a mezzo posta ordinaria.<br \/>\nE&#8217; noto che queste notifiche sono soggette a regole meno rigide rispetto al procedimento imposto per gli atti giudiziari per i quali \u00e8 necessaria la cosiddetta busta verde di cui alla legge n. 890 del 1982.<br \/>\n     Va pertanto chiarito e ricordato che, nelle ipotesi di utilizzo del servizio postale ordinario, non \u00e8 richiesta la relata di notifica, ma \u00e8 sufficiente fornire la prova dell&#8217;avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario.<br \/>\n    Anche questo principio \u00e8 stato confermato  dalla Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 16997 del 2020 . E&#8217; stato infatti chiarito che non \u00e8 obbligatorio avvalersi del procedimento di notifica imposto per gli atti giudiziari. Inoltre \u00e8 stato precisato che non deve essere redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica sull&#8217; avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui \u00e8 stato consegnato il plico.<br \/>\n    A supporto di questa tesi viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2018 secondo la quale pu\u00f2 supplire alla mancanza della relata l&#8217;invio dell&#8217;avviso di ricevimento da parte dell&#8217;operatore postale che, in forma sintetica ,fornisce la prova dell&#8217;avvenuta consegna.  <\/p>\n<p><strong>                                                                                                                                                  Avv. Salvatore Torchia<\/strong><\/p>\n<p>Scarica la sentenza in pdf: <a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Cass.-Civ.-S.U.-Sent.-n.-10012-del-2021.pdf\"><strong>Cass. Civ. S.U. Sent. n. 10012 del 2021<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, ha affermato che per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, con la procedura prevista per gli atti giudiziari, in caso di rifiuto o d&#8217;inidoneit\u00e0 delle persone a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1352"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}