{"id":495,"date":"2020-04-17T11:26:07","date_gmt":"2020-04-17T09:26:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.afa-online.it\/?p=495"},"modified":"2020-10-07T11:28:45","modified_gmt":"2020-10-07T09:28:45","slug":"direttiva-93-13-cee-codice-del-consumo-nozione-di-consumatore-corte-di-giustizia-europea-sentenza-2-4-2020-pronunciata-nella-causa-c-329-2019-nellambito-dell","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.afa-online.it\/?p=495","title":{"rendered":"Direttiva 93\/13\/CEE \u2013 Codice del Consumo &#8211; Nozione di consumatore &#8211; Corte di Giustizia Europea, Sentenza 2.4.2020, pronunciata nella causa C-329\/2019 \u2013 Nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento giuridico italiano, le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche al condominio"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia-222x300.jpg\" alt=\"\" width=\"222\" height=\"300\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1031\" srcset=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia-222x300.jpg 222w, https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Foto-Salvatore-Torchia.jpg 302w\" sizes=\"(max-width: 222px) 100vw, 222px\" \/><\/a> La Corte di giustizia europea, con la Sentenza resa il 2 aprile 2020, pronunciata nella causa C-329\/2019, ha confermato che nell&#8217;ordinamento giuridico italiano, non essendo il condominio n\u00e9 una persona fisica n\u00e9 una persona giuridica, nulla osta a che la giurisprudenza nazionale interpreti la normativa di recepimento nel diritto interno della Direttiva 93\/13\/CEE in modo che le norme a tutela dei consumatori, in essa contenute, siano applicabili anche ad un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se lo stesso non rientra nell&#8217;ambito di applicazione della suddetta direttiva, non essendo una persona fisica.<br \/>\nLa decisione \u00e8 stata adottata su ordinanza di remissione del Tribunale di Milano in quanto sulla questione si erano da recente sollevate delle note fuori dal coro da parte della giurisprudenza di merito.<br \/>\nInfatti, alcuni Tribunali non si erano attenuti al principio affermato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10679 del 2015.<\/p>\n<p>Salvatore Torchia<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.afa-online.it\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sentenza-del-2.4.2020-della-Corte-di-Giustizia-Europea-causa-C-329-2020.pdf\">Sentenza del 2.4.2020 della Corte di Giustizia Europea causa C-329-2020<\/a><\/p>\n<p><strong>COMMENTO DI APPROFONDIMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, le disposizioni della Direttiva 93\/13\/CEE sono state recepite in Italia nel Codice del Consumo, D.Lgv. n. 206 del 6.9.2005. L\u2019art. 3 di detto Codice, come modificato dal D.Lgv. n. 221 del 23.10.2007, definisce \u201cconsumatore\u201d la persona fisica che agisce per scopi estranei all\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.<br \/>\n<!--more--><br \/>\nLa vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, qui in commento, nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato da un condominio milanese con un fornitore, il cui art. 6.3 conteneva una clausola che prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, la corresponsione d\u2019interessi moratori al tasso del 9,25% fino al saldo della fattura.<br \/>\nLa societ\u00e0 fornitrice notific\u00f2 un atto di precetto per interessi moratori, che fu opposto dal condominio sostenendo la sua qualit\u00e0 di \u201cconsumatore\u201d e che, conseguentemente, la clausola contrattuale citata fosse abusiva ai sensi della Direttiva 93\/13\/CEE e del Codice del Consumo.<br \/>\nIl Tribunale di Milano, competente per il giudizio di opposizione al precetto, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: \u201cSe la nozione di consumatore di cui alla Direttiva 93\/13\/CEE ostasse alla qualificazione di consumatore un soggetto come il condominio, non riconducibile n\u00e9 alla nozione di persona fisica n\u00e9 di persona giuridica per l\u2019ordinamento italiano, nell\u2019ipotesi che questo concluda un contratto con un professionista\u201d.<br \/>\nSecondo la Corte di Giustizia, invero, se da un lato il condominio non pu\u00f2 certo essere considerato persona fisica ai sensi della Direttiva pi\u00f9 volte citata, tuttavia riconosce che, ai sensi dell\u2019art. 8 della medesima, gli Stati membri possono adottare disposizioni pi\u00f9 severe, purch\u00e9 compatibili con il Trattato, per garantire un livello pi\u00f9 elevato di protezione per il consumatore.<br \/>\nNel caso dell\u2019ordinamento giuridico italiano, la Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore, estendendo l\u2019ambito di applicazione della Direttiva in questione anche ad un soggetto giuridico come il condominio.<br \/>\nPertanto, alla luce di detta motivazione, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l\u2019art. 1, paragrafo 1, e l\u2019art. 2, lettera ), della Direttiva 93\/13\/CEE devono interpretarsi nel senso che non ostino a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa di recepimento della Direttiva medesima nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche ad un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se un simile soggetto non rientra nell\u2019ambito di applicazione della suddetta Direttiva.<\/p>\n<p>Mario Tornatore  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di giustizia europea, con la Sentenza resa il 2 aprile 2020, pronunciata nella causa C-329\/2019, ha confermato che nell&#8217;ordinamento giuridico italiano, non essendo il condominio n\u00e9 una persona fisica n\u00e9 una persona giuridica, nulla osta a che la giurisprudenza nazionale interpreti la normativa di recepimento nel diritto interno della Direttiva 93\/13\/CEE in modo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/495"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/495\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.afa-online.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}