Cass. Civ. S.U., Sent. n. 30051/2024: “l’amministrazione, se non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimante annullare, per vizi formali o sostanziali, l’atto  impositivo viziato ed emetterene un altro, in sostituzione dello stesso”.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30051 del 21/11/2024, hanno  stabilito che l’amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per  l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto, e non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimante annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto  impositivo viziato ed emettere, in sostituzione dello stesso, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.

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Con questa decisione si  chiude un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In pratica si tratta dell’esercizio dell’autotutela con la quale il Fisco avvia un procedimento di 2^ grado che ha per oggetto l’atto impositivo viziato.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 30051 del 2024

Rivolte sociali e Storia dei popoli

Luigi RapisardaLa sfida semantica della rivolta sociale di LandiniDa quando il leader della Cgil, Maurizio Landini ha usato quella espressione: “rivolta
sociale”, non passa giorno che non si trovino commenti contrastanti.
L’Enciclopedia Treccani definisce rivolta come “L’azione e il fatto di rivoltarsi contro l’ordine
e il potere costituito (è più che sommossa, ma indica azione più improvvisa e meno estesa e
organizzata rispetto a rivoluzione).
Di certo se è un leader sindacale, la cui organizzazione è nota per una consolidata
conformità all’ordinamento nelle manifestazioni a presidio dei diritti sindacali, il significato
non può che alludere al portare in piazza un diffuso sentimento di rifiuto della tante
diseguaglianze ed iniquità prodotte in questi anni da politiche che hanno penalizzato
soprattutto salariati e pensionati; “non girandosi dall’altra parte”, come successivamente
ha precisato.
E così è stato lo sciopero generale del 29 scorso, un segno tangibile di rifiuto di ogni politica
economica e sociale iniqua.

La rivolta dell’acqua degli ennesi nella diatriba sulla Diga tra Enna e Caltanissetta
In ben altra modalità, ma, anch’essa sintomo di un contesto in cui la tolleranza per la
mancanza quotidiana di un bene pubblico essenziale appare giunta a livelli irrefrenabili, si
iscrive il segnale lanciato in questi giorni dagli Ennesi nella diatriba per l’acqua che li affligge
da decenni. Nel breve battere di ciglio, inascoltati da anni dalle Autorità locali preposte, sono
passati dalle parole ai fatti, come ci racconta Il quotidiano La Repubblica:”La diga Ancipa, in
una tersa mattinata di fine novembre, diventa così il teatro di una rivolta: sono in mille, i
cittadini assetati di cinque comuni ennesi, e sono capitanati dai sindaci. Alle 12,15 forzano i
cancelli del potabilizzatore, occupano l’impianto, chiudono la condotta idrica per
Caltanissetta.”.
Sta di fatto che la giusta pretesa ad un profondo bisogno di rinnovamento nella società civile
e politica, se non c’è una risposta autorevole e credibile si anticipa spesso in forme pacifiche
o violente con rivolte sociali, inizialmente occasionali.
Molto più suscettivi di trasformarsi in rivoluzioni quando c’è alla base un’organizzazione
guida.

Dai Vespri siciliani ai moti risorgimentali, la rivolta come motore della Storia dei
popoli
Dai Vespri siciliani, a Palermo, nel 1282, alla rivolta dei Ciompi a Firenze nel 1378
anticipatrice dei futuri conflitti sociali tra capitale e movimento operaio, fino alla Rivoluzione
francese, del 1789, dove un'élite trasformò la rivolta parigina in un evento che trovò eco in
tutta Europa, perseguendo una moderna forma di aggregazione sociale e politica della
società, fondata sui principi liberali della liberte’, egalite’ e fraternite’ e della tripartizione dei
poteri. anche se paradossalmente la lotta sanguinaria tra le fazioni corrose in pochi anni
quella spinta libertaria, non può negarsi che le rivolte siano state carburante nel corso della
Storia dei popoli.
L’altro ieri, in un’interessante intervista su La Stampa, il politologo Revelli ha sottolineato
che:”..senza rivolta non c’è libertà: perché se non ci fosse quel <vento di rivolta> ciò
vorrebbe dire che la nostra società è non solo sorda, ma morta..”.
Del resto non sono stati pochi i moti e le rivolte sociali nella nostra penisola e nel mondo ad
aver mutato il corso della storia.

Uno sguardo alle cause profonde dell’odierno malessere sociale
Non appare ultronea allora questa piccola riflessione sulle cause profonde del diffuso
malessere sociale che, soprattutto la maggioranza governativa, non può trattare solo come
problema di ordine pubblico.
Seppur me ne sia occupato, per sommi capi, già nel mio articolo del 19 novembre scorso, su
questo giornale, trovo perciò riduttiva e scarsamente utile – come pure, nella sua intervista
su Repubblica, ammonisce il Prof. Revelli, ai fini di un giusto inquadramento della questione –
quest’ottica politica con cui ci si limita a liquidare la cosa come un esclusivo problema di
natura pan penalistico.
Anche se ogni violenza è senz’altro da condannare, in qualsivoglia contesto, trascurare gli
aspetti più roventi che sono alla base del forte malessere sociale e che stanno confinando
un numero sempre crescente di studenti, lavoratori e nuclei familiari in un recinto
esistenziale senza vie d’uscita, è il segno di una scarsa capacità propositiva e lungimirante.
La tremenda stagione degli anni ‘70 del terrorismo rosso e nero.
Tralascerei la comparazione con la tremenda stagione politica nelle quali una iniziale
protesta, non solo studentesca, si trasfigurò ideologicamente in sentenze di morte contro
manager, magistrati e rappresentanti dello Stato, ove la DC pagò il prezzo più alto, con il
sequestro e l’assassinio dell’On. Aldo Moro.
All’impotenza, la rabbia e l’assenza di un futuro possibile, soprattutto nei giovani, il
governo risponde con provvedimenti liberticidi
Oggi la violenza di piazza, seppur sempre deprecabile, si incardina soprattutto in quei
sentimenti di impotenza e di rabbia che inevitabilmente affiorano in contesti esistenziali
segnati da condizioni di degrado sociale, ove il riscatto sociale diviene impresa impossibile.
A rafforzarlo contribuisce quella palese idea di paese tradotta nei tanti provvedimenti di
stampo reazionario che colpiscono i diritti fondamentali mentre si corrobora un sistema
economico fondato principalmente sulle oligarchie finanziarie, come banche, multinazionali e
grandi capitali.
In questo clima ha trovato più facile declinazione la riappropriazione dell’idea di una
immanente precarizzazione del lavoro, definita eufemisticamente flessibilità della
prestazione, (cominciata con il Job Act di Renzi)che ha ricondotto la prestazione lavorativa
nella cinica idea di una mera mercificazione non più come risorsa aggiuntiva fondata sulla
specificità della persona, mentre si è del tutto persa la sua indispensabile funzione di
sostentamento e benessere personale e familiare.
L’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale è oramai una encomiabile chimera
Un quadro che affievolisce fortemente ogni aspettativa di uguaglianza sostanziale per tutti, a
tutto vantaggio, invece, delle sfere più alte della gerarchia socio-economica, nel nome di un
malinteso liberismo senza confini( emblematico l’incontro della premier Meloni con il
magnate Elon Musk), ossia senza quei lacci e lacciuoli che un ordinamento conforme a
Costituzione dovrebbe invece preoccuparsi di regolamentare e presidiare.
Cosi come non possiamo sottacere i tanti sentimenti di frustrazione e la compressione della
dignità umana, che tale visione di paese causa, corrodendo irreversibilmente la parabola
esistenziale di tanti giovani senza prospettive – costretti a trovare fortuna in altri paesi – come
tanti disoccupati, salariati sottopagati e precari, a causa di un sistema lavorativo ormai caratterizzato da instabilità e sfruttamento, ove le morti sul luogo di lavoro non sono più una ipotetica rarità.

I tanti teatri di guerra stanno lacerando ogni idea di convivenza pacifica tra i popoli
Mentre i vari teatri di guerra stanno lacerando ogni idea di pacifica convivenza civile,
contribuendo in taluni casi a scatenare sentimenti di odio fratricida, tra comunità contigue,
favorendo riarmo e politiche di stampo nazionalista, in aperto contrasto con la propensione
universale, sulla scia di un Umanesimo solidale, all’integrazione e alla convivenza delle
diverse culture e religioni.

La scuola del merito come barriera d’ingresso per la perpetuazione delle differenze sociali

Se guardiamo poi alle politiche scolastiche che stanno trasformando il merito in una barriera
di ingresso anziché un obiettivo da raggiungere, non si riconosce più la scuola come fucina
per il progetto di vita di ciascuno adolescente ma come strumento di selezione automatica e
di perpetuazione delle differenze sociali, determinando già dai primi anni di scuola il destino
sociale di molti, con la conseguente vanificazione del cosiddetto "ascensore sociale" che
finora aveva evitato una totale immobilità nelle gerarchie socio-economiche, avvicinandoci a
nuove forme di servitù moderna.

Politiche del lavoro modellate su una sempre più diffusa precarizzazione dei contratti
e sulla compressione di salari e pensioni
Anche le politiche del lavoro seguono una strada preoccupante: si cerca di compensare la
scarsa competitività aziendale comprimendo i salari e riducendo le tutele dei lavoratori, in un
contesto di recessione e inflazione che il governo non affronta con misure bilanciate. Le
politiche fiscali, infine, risultano sbilanciate: rigide e inflessibili verso i lavoratori dipendenti,
indulgenti con imprese e lavoratori autonomi.

La sanità perde il suo carattere universalistico con la persistente inadeguatezza
strutturale a curare tutti
La sanità pubblica, già gravemente compromessa dalla chiusura di ospedali e presidi
territoriali (un problema non imputabile solo a questo governo), è ormai incapace di
rispondere alla domanda di cure. Milioni di persone sono costrette a rinunciare ai trattamenti
o a rivolgersi al privato, spesso a costi insostenibili. In questo contesto la Regione Lazio
propone un modello ibrido tra pubblico e privato per colmare le lacune, ma la situazione
resta critica.
Mi limito a questi pochi flash, pur emblematici di un progetto governativo artefice di un
divario tra ceti sociali e territori della Repubblica, intollerabile.

Astensionismo e politiche sociali credibili, un campo ancora tutto da delineare
Mi auguro che in questo scenario, aggravato da un astensionismo giunto a livelli di guardia,
si apra sulla tematica un dibattito fecondo che consenta di coagulare attorno a sé un
agglomerato di forze capaci di individuare, definire e prospettare politiche appropriate che,
ad oggi, la nuova DC di Cuffaro – deviando dalla sua naturale vocazione centrista, espressa
storicamente nell’affermare politiche moderate, giammai populiste e sovraniste – prona al
disegno della Meloni di colonizzazione organica dell’area cattolica, e un'opposizione in
ordine sparso, non sono riusciti a elaborare, affinché si possa far ritrovare al sistema politico la naturale mission del ”bene comune”, recuperare nell’Ordinamento il pieno rispetto della
dignità umana e siano al contempo argine ad una minacciosa deriva autoritaria.
3.12.2024

Luigi Rapisarda

Cassaz. Civ., Sent. n. 29199/2024: “chi acquista da un privato il locale adibito ad alloggio del portiere dello stabile condominiale, non è obbligato a rispettare tale vincolo.”

La Cassazione, con la recente sentenza n. 29199 del 12 novembre 2024, ha chiarito che, chi acquista da un privato il locale adibito ad alloggio del portiere dello stabile condominiale, non è obbligato a rispettare tale vincolo. Può quindi intimare al condominio lo sfratto per finita locazione. Questo perchè, secondo la Cassazione, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere , di un immobile  di proprietà esclusiva, non rientra nella categoria delle obbligazioni cosiddette ” propter rem”, nelle quali c’è un legame indissolubile tra soggetto e bene.

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Si tratta di un’interessante sentenza che, evidentemente, riguarda i casi in cui, l’alloggio del portiere di un edificio, non sia di proprietà condominiale ma di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Infatti, nel caso per il quale è intervenuta la Suprema Corte, era rimasto nella proprietà del costruttore e, in seguito al suo dissesto, era stata venduto all’asta. Orbene, il soggetto che aveva acquistato la portineria si era visto opporre dal condominio il vincolo di destinazione, in virtù della  locazione concessa dall’originario proprietario- costruttore di cui si faceva menzione anche nel regolamento condominiale. Il nuovo proprietario, allora, aveva intimato al condominio lo sfratto per finita locazione, chiedendone il rilascio. Il condominio si era opposto affermando che si trattava di abitazione del portiere prevista dal regolamento. Tribunale e Corte di appello avevano dato ragione al condominio, affermando che l’immobile era stato destinato ad alloggio del portiere e quindi sottoposto ad un vincolo reale. La Cassazione, come evidenziato, è stata di contrario avviso discostandosi da qualche  sua decisione precedente. Oltre a evidenziare che non si è in presenza di una obbligazione “propter rem”, in quanto non c’è un legame indissolubile tra soggetto e bene, ha aggiunto che non esiste una disposizione di legge che contempli l’obbligazione reale  tipica, di concedere in uso perpetuo un’unità immobiliare. Di conseguenza, il vincolo che aveva assunto il proprietario- costruttore, non poteva impegnare i successivi acquirenti. In buona sostanza, secondo la Cassazione, la portineria non è per sempre e l’immobile può essere acquistato con diversa destinazione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in formato pdf: Cass. Civ. sent. n. 29199 del 2024

Cassaz. Pen., Sent. n. 41956/2024 : “il reato di diffamazione, commesso attraverso trasmissioni radiotelevisive, è di competenza del giudice ove si trova il luogo di residenza della persona offesa.” 

La Cassazione, con la sentenza n. 41956 del 14 novembre 2024, ha affermato che il reato di diffamazione, commesso attraverso trasmissioni radiotelevisive aggravato dall’attribuzione di un fatto qualificato, è di competenza del giudice ove si trova il luogo di residenza della persona offesa.

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La Suprema Corte è giunta a questa conclusione sulla base del contenuto della normativa vigente. Infatti, la legge n. 223 del 1990, prevede che il criterio speciale, di cui alla superiore massima,  debba essere applicato ai reati di diffamazione, art. 593 comma 3 c.p., commessi attraverso una trasmissione televisiva aggravati dall’attribuzione di un fatto determinato. Si tratta di un criterio diretto ad agevolare l’esercizio del diritto di difesa, della persona offesa, che potrà ottenerne la tutela da parte del giudice più vicino al centro abituale dei suoi interessi.

 Avv. Salvatore Torchia

Cass. Civ. Ordinanza n. 27639/2024: ” quando il giudice tributario annulla una cartella di pagamento deve procedere, contestualmente, alla cancellazione dell’ipoteca iscritta.”

La Cassazione, con ordinanza n. 27639 del 24 ottobre 2024, ha chiarito che quando il giudice tributario annulla una cartella di pagamento, per qualsiasi causa, deve procedere, contestualmente, alla cancellazione dell’ipoteca nel caso in cui  questa fosse stata iscritta.

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Com ‘è noto l’Agenzia entrate riscossione, in forza dell’art. 77 del dpr n. 600 del 1973, ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore . Tuttavia , se fin dal ricorso introduttivo, il contribuente ha chiesto, in caso di vittoria, la cancellazione dell’ipoteca, con l’annullamento della pretesa  l’Ufficio finanziario dovrà provvedere alla sua cancellazione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27639 del 2024