Cass. Civ., Ordinanza n. 25196/2024: “l’emissione della sentenza del giudice tributario assorbe anche ogni questione relativa alla fase cautelare di sospensione dell’atto.’

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25196 del 19 settembre 2024, ha chiarito che l’emissione della sentenza del giudice tributario assorbe anche ogni questione relativa alla fase cautelare di sospensione dell’atto. Pertanto, non viola alcun canone di legge, il giudice che emetta sentenza direttamente sul merito senza disporre, preventivamente, sulla sospensione.

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In buona sostanza la Suprema Corte, con questa decisione, ha ribadito la sua giurisprudenza costante nel senso che il giudice può decidere il merito della causa senza prima  pronunciarsi sull’istanza di sospensione . E ciò non costituisce violazione del diritto di difesa.

Avv. Salvatore Torchia

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Cass. Pen., Sent. n. 35362/2024: “è legittimo il sequestro preventivo, disposto ex d.lgs. n. 231 nei confronti di una società, relativo all’illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco.”

La Cassazione, con la sentenza n. 35362 del 20 settembre 2024, ha stabilito che è legittimo il sequestro preventivo, disposto ex d.lgs. n. 231 nei confronti di una società, relativo all’illecito amministrativo derivante dal reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita, anche se le somme sono servite per pagare il Fisco.

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La Suprema Corte ha in pratica chiarito che la disponibiità delle somme, conseguita dalla società attraverso la condotta di reato realizzata dal legale rappresentante, aveva  incrementato il patrimonio della società, la quale, attraverso quella operazione, aveva adempiuto alle obbligazioni tributarie. Possibilità che, in difetto dell’erogazione dii quelle somme, non si sarebbe potuta realizzare.

Avv. Salvatore Torchia 

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Cassazione Civ., Ordinanza n. 26734/2024: “nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.”

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali, non è possibile scendere al di sotto dei minimi della tariffa, che hanno carattere inderogabile.

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Con questa decisione la Cassazione si è spinta oltre ed ha precisato che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ha  aggiunto che il relativo onere va  attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite. Infatti, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unico e globale, atteso  che, in base al disposto dell’art. 336 del c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Avv. Salvatore Torchia

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Cassazione, Ordinanza n. 24329/2024: “la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.” 

La Cassazione, con l’ordinanza n.24329 del 10 settembre 2024, ha stabilito che la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.
La notifica inesistente non è insanabile.
È invece sanabile, per raggiungimento dello scopo,,la notifica nulla. Questa si perfeziona se il  destinatario contesta l’atto, in quanto ciò costituisce la prova che ne ha avuto effettiva conoscenza.
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Si tratta di una posizione netta degli ermellini sull’insanabilità delle notifiche inesistenti, anche se in passato, per la verità, avevano assunto una posizione diversa.
Peraltro non è, come dice qualcuno, un cambiamento di opinione ma, semplicemente e correttamente, un’interpretazione  in linea con quanto stabilito dal legislatore con la recente riforma fiscale, con la quale è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge delega n. 111 del 2023.
In particolare con le modifiche apportate dal decreto delegato n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente.
Nello specifico l’art. 1del suddetto decreto ha espressamente sancito che la notifica irregolare degli atti tributari è sanabile, per raggiungimento dello scopo, se il contribuente propone ricorso.  E ciò mi pare evidente stante che, facendo ricorso, implicitamente si ammette di aver comunque ricevuto l’atto.
Non è mai sanabile, invece, la notifica inesistente. Ma questa si potrà eccepire con successive opposizioni e non con ricorso all’atto che si assume notificato non correttamente.
         Avv. Salvatore Torchia 
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Cassazione, Sent.  n. 26061/2024: “il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è connesso alla conclusione dell’affare tra le parti. Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa.”

La Cassazione, con la sentenza  n. 26061 del 4 ottobre 2024, ha chiarito che il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è strettamente connesso alla conclusione dell’affare tra le parti.
Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa. E questo anche se il promittente venditore ha accettato la proposta irrevocabile di acquisto.
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In pratica la suprema Corte ha censurato la decisione di una Corte d’appello che non aveva preso in  considerazione la natura inderogabile dell’art. 1755 del c.c.
Infatti si tratta di una norma di ordine pubblico economico che fa sorgere il diritto alla provvigione soltanto quando si conclude l’affare. E l’affare si conclude solo quando si realizza il trasferimento del bene, volontariamente oppure coattivamente, dopo aver espletato l’azione di cui all’art.2932 c.c. con la quale si ottiene l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
In buona sostanza la Cassazione ha ritenuto vessatoria la clausola con la quale si stabilisce che la provvigione per l’agenzia è dovuta in una fase anteriore alla conclusione dell’affare cioè al momento in cui è accettata la proposta irrevocabile di acquisto.
       Avv. Salvatore Torchia 
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