La Cassazione, con l’ordinanza n. 31646 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che il giudice di merito è tenuto a verificare che, ai fini dell’esenzione IMU per effetto del perseguimento dell’interesse pubblico volto alla tutela abitativa, gli immobili si configurino come alloggi sociali di cui all’art. 13 D.L. n. 201 del 2011.
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In pratica la Suprema Corte ha voluto precisare che non tutti gli alloggi degli Istituti Autonomi case popolari sono esenti dal pagamento dell’IMU, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008. In particolare si considera alloggio sociale l’unità immobiliare destinata a uso residenziale e oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.
Avv. Salvatore Torchia
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