Cass. Civ., Ordinanza n. 29335/2025: la cosiddetta “provocatio ad opponendum” non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento. 

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la Ordinanza n. 29335, depositata il 21 maggio 2025, ha statuito che la cosiddetta “provocatio ad opponendum“, ossia l’invito a difendersi, che un atto di accertamento abbia comunque garantito al contribuente che lo abbia idoneamente impugnato nell’an e nel quantum, non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento.

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La superiore decisione è importante in quanto la Suprema Corte,  pur avendo nel caso in specie rigettato il ricorso di parte avendo  ritenuto abbastanza motivato l’atto impugnato, ha stabilito un interessante  principio, nel senso che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell’atto tributario e, pertanto, non è riconducibile  ad una mera provocatio ad opponendum. Infatti, integra un elemento dello stesso atto. Pertanto, i giudici tributari non possono ritenere un avviso dotato di idonea motivazione per il solo fatto che lo stesso abbia messo il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti. E’ invece necessario che l’amministrazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la pretesa tributaria.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 29335 del 2025

L’Associazione Forense Acese, in occasione delle festività natalizie, promuove l’iniziativa dell’Associazione Angelica La Forza del Sorriso

“L’Avvocato: rapporti con il cliente, segreto professionale ed alternative dispute resolution”: questo il titolo dell’evento formativo del 5 dicembre prossimo coorganizzato dall’A.F.A. col patrocinio del C.O.A. di Catania e di quello del Comune di Acireale.

Cassazione Civ. Ordinanza n. 15215 del 2025: “non viene meno il diritto di detrazione, per le spese di risparmio energetico sugli  edifici, anche se sia stata tardiva la trasmissione delle necessarie certificazioni.”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15215 depositata il 7 giugno 2025, ha stabilito che non viene meno il diritto di detrazione, per le spese di risparmio energetico sugli  edifici, anche se sia stata tardiva la trasmissione delle necessarie certificazioni. Infatti non esiste alcuna specifica norma che ne sancisce la decadenza.

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Secondo l’ Agenzia delle Entrate vi era stata una tardiva comunicazione, relativa alle opere di efficientamento energetico, al preposto ente pubblico Enea, a cui vanno trasmesse le schede relative agli interventi. Da ciò a giudizio dell’Ufficio , ed anche dei giudici di secondo grado, discendeva la decadenza dal diritto di detrazione. La Suprema Corte, invece, è stata di diverso avviso.  Infatti ha ribadito l’orientamento secondo il quale , in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea, ai sensi dell’art. 4 del Dm del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Infatti, in assenza di una espressa previsione normativa, la decadenza non si evince nemmeno da una sistematica interpretazione della disciplina primaria e secondaria. La Cassazione ha quindi chiarito che l’adempimento , previsto dal citato Dm, è prescritto solo ai fini statistici.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 15215 del 2025