Cass. Civ. Ordinanza n. 147/2026: nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti operazioni ritenendole inesistenti, spetta alla stessa dimostrare, anche in via indiziaria, che il fornitore fosse fittizio.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con ordinanza n. 147 del 2 gennaio 2026, ha stabilito che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti operazioni ritenendole inesistenti, spetta alla stessa  dimostrare, anche in via indiziaria, che il fornitore fosse fittizio. Inoltre il Fisco dovrà dimostrare che il destinatario della fattura fosse consapevole che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

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Nel caso in specie la Suprema Corte, pur accogliendo  il ricorso erariale che lamentava il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado della C.G.T. della Calabria, ha però chiarito come, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è l’amministrazione finanziaria ad avere l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

Solo successivamente, invece, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 147 del 2026

78 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E 103 ANNI DI ETA’! STRAORDINARIO! CHI E’?

                   Avv. Gino Arcifa

Non può esserlo se non una persona speciale e questa persona è l’Avv. Girolamo Arcifa che tutti chiamano Avv. “Gino” Arcifa. Professionista che ha conferito e continua a conferire prestigio e onore, elevandone la reputazione, al Foro di Acireale (e non solo) e all’avvocatura tutta. In data 6 marzo 2026, l’Associazione Forense Acese, con il suo presidente, Avv. Mario Tornatore, ed i componenti del Consiglio Direttivo, con la partecipazione di alcuni avvocati, ha avuto il piacere e l’onore di essere ricevuta dall’Avv. Arcifa nel suo studio. Occasione che ha permesso all’Associazione di consegnargli una targa ricordo per i suoi 78 anni di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Catania. In detta targa è riportata la seguente frase identificativa: “All’Avv. Girolamo Arcifa detto Gino, decano del Foro Acese, in occasione dell’eccezionale traguardo del raggiungimento dei 78 anni di iscrizione all’albo alla bellissima età di 103 anni – Ad maiora semper– . Con profondo senso di rispetto, stima e gratitudine per il “Principe del Foro e galantuomo, sia nella vita che nella professione. Figura da cui trarre indubbio esempio. Maestro di stile e deontologia.” Una frase che sintetizza le qualità di un professionista apprezzato sempre da colleghi e magistrati per la sua serietà, preparazione, scrupolosità, condotta irreprensibile, osservanza di tutti quei principi che stanno alla base della correttezza deontologica. È stato un incontro semplice ma molto bello e simpatico. Concordemente abbiamo definito l’Avv.Arcifa “un guerriero”, un vero e proprio combattente, sempre per la difesa dei diritti del cliente, ricorrendo in occasione delle sue arringhe a delle argomentazioni originali, lineari, ma anche profonde e giuridicamente interessanti. Ha chiesto sempre l’attuazione della norma nel suo vero significato, in correlazione all’effettiva motivazione per la quale essa è stata approvata e comunque con il massimo equilibrio. In sintesi, un Avvocato penalista che veramente si è distinto e continua a distinguersi, oltre che per la bravura, anche per la sua schiettezza e libertà nel modo di operare. Qualità che lo hanno portato a non ricorrere ad adulazioni per accattivarsi simpatie e tentare di trarre benefici. E allora, ringraziamo l’Avv. Gino Arcifa e non ci resta che tenercelo stretto, ma proprio stretto stretto e continuare a combattere con lui; quanto meno per altri 103 anni!

Franco Barbagallo

Cass. Civ. Sent. n. 498 del 2026: il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro l’atto con il quale si contestano sanzioni.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la sentenza n. 498 del 9 gennaio 2026, ha stabilito che il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro l’atto con il quale si contestano sanzioni. In questo caso, entro un anno, viene notificato l’atto di irrogazione sanzioni che però deve essere motivato con riferimento espresso alle deduzioni stesse, pena l’illegittimità dell’atto.

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La decisione si riferisce ad un atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non irrogate contestualmente all’accertamento .

In questo caso è previsto che, se il contribuente presenta memorie difensive ai sensi  dell’art.16 del d.lgs. n. 471 del 1997, l’Ufficio è tenuto, ove entro un anno comunichi l’importo delle sanzioni, a notificare, a pene di nullità,  un atto motivato anche in ordine alle deduzioni medesime.

In buona sostanza, l’atto di irrogazione è annullabile se non c’è la cosiddetta motivazione rafforzata. nel senso che non sono sufficienti mere clausole di stile, tipo: “le deduzioni non meritano accoglimento“.

Nel caso in specie, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente senza rinvio e ed ha condannato l’Ufficio alle spese di lite. Ha chiarito   che  si tratta di una regola di garanzia prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di accertamento fornito di una motivazione rafforzata.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 498 del 2026

Cass. Civ. Sentenze n. 2857 e n. 2861 del 2026: “la tardiva notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada deve essere contestata dal destinatario nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con due diverse  sentenze, la n.2857 e la n.2861 del 9 febbraio 2026,  ha stabilito che la tardiva notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada deve essere contestata dal destinatario, nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In difetto, l’eccezione della tardività della notifica, non può essere più sollevata in sede di opposizione all’ingiunzione o alla cartella di pagamento.

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In effetti, si tratta di decisioni scontate in quanto sia il giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato il ricorso del contribuente. La Suprema Corte non poteva che confermare la sentenza di appello e rigettare il ricorso stante che l’attività di riscossione si fondava su un accertamento che si era reso definitivo a seguito di mancata opposizione. E’ evidente che ove l’accertamento non fosse stato notificato l’eccezione ben poteva essere proposta ed accolta.

   Avv.Salvatore Torchia 

Scarica le sentenze in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 2857 del 2026        Cass. Civ. Sent. n. 2861 del 2026