Cass. Civ. Ordinanza del 22 dicembre 2025 n. 33622: “il diritto di abitazione attribuisce all’utilizzatore dell’immobile la legittimazione passiva al versamento dell’IMU. Tuttavia, l’atto che assegna tale diritto deve essere registrato.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con Ordinanza del 22 dicembre 2025 n. 33622, ha chiarito che il diritto di abitazione attribuisce all’utilizzatore dell’immobile la legittimazione passiva al versamento dell’Imu. Tuttavia, l’atto che assegna il diritto di abitazione deve risultare da una documentazione a data certa registrata.

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In sostanza, la Suprema Corte ha evidenziato che la  scrittura privata, costitutiva del diritto di abitazione, è soggetta alla registrazione all’Agenzia Entrate e al pagamento dell’imposta di registro ai sensi del dpr n.131 del 1986. In caso contrario, non avendo data certa, non è opponibile al Comune, che può validamente e legittimamente disconoscerne l’efficacia ex art. 2704 del codice civile.

Avv. Salvatore Torchia

Cassazione Civ., Sentenza n. 651 del 2026: “l’avviso di accertamento è annullabile se non è sottoscritto dal funzionario competente.”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la sentenza n.651 del 12.01.2026, ha chiarito che l’avviso di accertamento è annullabile se non è sottoscritto dal funzionario competente.

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La Suprema Corte, pur avendo, nel caso specifico, rigettato il ricorso del contribuente, ha colto l’occasione per  enunciare il seguente principio di diritto: ” l’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo se il contenuto della delega di firma , emessa dal capo dell’ufficio in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato“. Tuttavia tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Ne deriva che, qualora la delega di firma sia circoscritta a un determinato valore dell’atto, se non ci sono specificazioni particolari, il valore va calcolato in base alle regole generali, quindi calcolando la sola imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi.

 Avv. Salvatore Torchia

Cass. Civ., Ordinanza  n. 29002/2025: in ambito tributario non è possibile impugnare un estratto di ruolo o una cartella di pagamento non notificata per far dichiarare la prescrizione del credito.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con ordinanza  n. 29002 del 3 novembre 2025, stante che in ambito processuale tributario non è possibile instaurare un’azione di accertamento negativo, ha chiarito che non è possibile impugnare un estratto di ruolo o una cartella di pagamento non notificata per far dichiarare la prescrizione del credito.

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In pratica ,la Suprema Corte ha stabilito che i casi di impugnazione dell’estratto di ruolo sono tassativi e quindi insuscettibili di interpretazione o applicazione   analogica o anche semplicemente estensiva. Di conseguenza la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica di un atto, non potrà essere eccepita autonomamente in assenza di mancanza   di uno dei motivi che creano pregiudizio per il contribuente. In altre parole, se non viene notificato un atto pregiudizievole, come ad esempio la comunicazione di un’iscrizione ipotecaria, manca l’interesse ad agire.

           Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 29002 del 2025 Cass. Civ. Ordinanza n. 29002 del 2025

 

Cass. Civ., Ordinanza n. 28862/2025: “non può essere impugnata un’intimazione di pagamento, contestando la prescrizione della pretesa fiscale, se non è stato proposto ricorso contro il precedente avviso di accertamento divenuto definitivo”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28862 del 31 ottobre 2025, ha chiarito che non può essere impugnata un’intimazione di pagamento, contestando la prescrizione della pretesa fiscale, se non è stato proposto ricorso contro il precedente avviso di accertamento divenuto definitivo.

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Per i giudici di Piazza Cavour , qualsiasi eccezione, relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come la prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità dell’atto successivo se non per vizi propri. In altre parole, ove la prescrizione sia maturata prima della notifica dell’atto di accertamento , occorre eccepirla con ricorso avverso il suddetto atto. Ove ciò non avvenga l’avviso di accertamento diventa definitivo e non è più possibile eccepire la prescrizione impugnando  gli atti successivi.

Avv. Salvatore Torchia   

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 28862 del 2025

Cass. Civ., Ordinanza n. 29335/2025: la cosiddetta “provocatio ad opponendum” non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento. 

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la Ordinanza n. 29335, depositata il 21 maggio 2025, ha statuito che la cosiddetta “provocatio ad opponendum“, ossia l’invito a difendersi, che un atto di accertamento abbia comunque garantito al contribuente che lo abbia idoneamente impugnato nell’an e nel quantum, non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento.

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La superiore decisione è importante in quanto la Suprema Corte,  pur avendo nel caso in specie rigettato il ricorso di parte avendo  ritenuto abbastanza motivato l’atto impugnato, ha stabilito un interessante  principio, nel senso che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell’atto tributario e, pertanto, non è riconducibile  ad una mera provocatio ad opponendum. Infatti, integra un elemento dello stesso atto. Pertanto, i giudici tributari non possono ritenere un avviso dotato di idonea motivazione per il solo fatto che lo stesso abbia messo il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti. E’ invece necessario che l’amministrazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la pretesa tributaria.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 29335 del 2025