Cass. Civ. Ordinanza n. 5971/2026: “i conti correnti dei familiari sono trasparenti al Fisco se riferibili al contribuente. Di conseguenza le movimentazioni sui conto correnti, intestati ai congiunti dello stesso, possono essere legittimamente imputate all’attività professionale del contribuente”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, ha chiarito che i conti correnti dei familiari sono trasparenti al Fisco se riferibili al contribuente. Di conseguenza le movimentazioni sui conto correnti, intestati ai congiunti dello stesso, possono essere legittimamente imputate all’attività professionale del contribuente qualora emergono indici sintomatici di effettiva riconducibilità. Come il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti e il loro coinvolgimento nell’esercizio dell’attività.

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La superiore pronuncia fa riferimento a quattro accertamenti bancari notificati ad una avvocatessa specializzata in infortunistica stradale.

Gli avvisi erano stati emessi, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del dpr n. 600 del 1973, con recupero a tassazione di maggior reddito di lavoro autonomo per 1,7 milioni di euro circa nel quadriennio 2007-2010. infatti, nei confronti del legale, era stata eseguita una verifica dalla Guardia di Finanza che aveva accertato l’esistenza di onorari incassati e non fatturati e movimentazioni bancarie non giustificate sui conti correnti della contribuente e di sua madre. Peraltro, gli onorari incassati e non fatturati, risultavano dal riscontro incrociato con le compagnie di assicurazioni e la madre, collaboratrice di fatto della professionista e a conoscenza della contabilità della figlia, era pensionata e con  altri ricavi del tutto marginali. Pertanto  con un reddito palesemente incompatibile con gli ingenti movimenti riscontrati sui suoi conti.

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inattendibile la contabilità dell’avvocatessa ed aveva emesso gli avvisi di accertamento imputandole anche le movimentazioni dei conti correnti della madre non riconducibili alle attività proprie di quest’ultima.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 5971 del 2026

“Rottamazione quinquies, disciplina, casi pratici e tributi locali”: nuovo evento formativo coorganizzato dall’A.F.A., dall’A.DO.C.E.C. e Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, con il patrocinio del C.O.A. di Catania, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania e del Comune di Acireale

Cass. Civ. Ordinanza n. 5366 del 2026: il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale qualora ne ravvisi l’illegittimità.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con Ordinanza n. 5366 del 10 marzo 2026, ha stabilito che il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale qualora ne ravvisi l’illegittimità.

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Con questa decisione la Suprema Corte va voluto chiarire che il potere di disapplicare un regolamento comunale trova fondamento nell’art, 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992. Questa legge, infatti, attribuisce al giudice tributario la facoltà di disapplicare atti amministrativi generali, come i regolamenti comunali, se ritenuti illegittimi. Il  potere di annullamento, invece, spetta al giudice amministrativo.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 5366 del 2026