Cassazione Civ. Ord. n. 11724/2023: “dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario dei minori, non deve informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie per i figli.  Tuttavia, se l’ altro genitore rifiuta di pagare, spetta al giudice del merito verificare se dette spese rispondono all’interesse del minore e commisurarle rispetto a utilità e sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” 

La Cassazione, con l’ordinanza n. 11724 del 4 maggio 2023, ha chiarito che dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario dei minori, non deve informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie per i figli.
Tuttavia, se l’ altro genitore rifiuta di pagare, spetta al giudice del merito verificare se dette spese rispondono all’interesse del minore e commisurarle rispetto a utilità e sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
La Suprema Corte ha in pratica stabilito che vige il principio di proporzionalità nel quantificare il mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario.
 Serve, dunque, una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre che la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita goduto dallo stesso. In ogni caso le spese straordinarie non possono soddisfare le crescenti esigenze dei figli, che aumentano con l’età.  Bisogna semmai adeguare,  in modo proporzionale,  l’assegno di mantenimento.
Il principio vale dopo la separazione personale dei coniugi, ma si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio in forza dell’art. 337 bis c.c.
Il riparto delle spese straordinarie, inoltre, non deve essere fissato nella misura di metà ciascuno fra i genitori separati o divorziati e per i figli nati fuori dal matrimonio.  È, invece, determinato in misura proporzionale al reddito e alle risorse di ognuno,  considerando anche il valore economico dei compiti domestici e di cura del minore, assunti da una o entrambe le parti.
Insomma vale il principio generale in materia di debito solidale.
Avv. Salvatore Torchia 

Grave perdita per il Foro acese, ci ha lasciati l’Avv. Franco Buscemi, acuto giurista e galantuomo

Oggi ci ha lasciati Franco Buscemi.
La notizia ci ha molto rattristati. Non voglio né sono in grado di scriverne l’elogio funebre e, peraltro, sono certo che Egli non lo avrebbe gradito.
Con Franco se ne va un collega per il quale ho immediatamente colto una sensazione di vera amicizia da lui sempre ricambiata, resa ancor più salda dalla collaborazione durata per molti anni. La sua indole signorile, garbata amichevole gioviale attraeva subito e lo rendeva simpatico all’interlocutore che si sentiva a proprio agio, come se lo conoscesse da antica data.
La detta simpatia e cordialità la estrinsecava nei confronti di tutti coloro con i quali entrava in contatto, anche nei confronti di persone semplici e popolari.
Proverbiali erano gli scherzi che lo stesso era solito fare agli amici più vicini e gli aneddoti e barzellette che era solito raccontare con naturalezza ed apparente serietà.
In campo giuridico brillava per l’arguzia e le soluzioni che era solito trovare ed applicare al caso concreto che gli veniva sottoposto; ha collaborato per molti anni anche con studi notarili, apportandovi la sua preparazione e le sue geniali intuizioni.
Un abbraccio ai familiari con i quali condividiamo il loro dolore
Peppino Cirelli

Cassazione Civ., Ordinanza n. 8577/2023: “i contribuenti, che hanno presentato istanza di definizione delle liti pendenti agli enti locali e quindi si sono avvalsi della sanatoria, sono tenuti a presentare la richiesta di sospensione del processo alla Corte Tributaria presso cui pende il giudizio.”

La Cassazione, con l’ordinanza n.8577 del 27 marzo 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo in seguito alla domanda di definizione agevolata proposta dall’interessato al Comune di Venezia, ha chiarito come i contribuenti, che hanno presentato istanza di definizione delle liti pendenti agli enti locali e quindi si sono avvalsi della sanatoria, sono tenuti a presentare la richiesta di sospensione del processo alla Corte Tributaria presso cui pende il giudizio.
Questo perché le controversie definibili non sono sospese d’ Ufficio.
In pratica, i giudici della Suprema Corte, hanno applicato la norma contenuta nella legge di bilancio secondo cui le controversie definibili non sono sospese ,” salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”.
In seguito a questo adempimento il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023.
Entro il 30 settembre, però, l’interessato è tenuto a depositare, presso la Corte Tributaria che ha in carico il procedimento, ” copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
Gli Enti locali hanno avuto tempo, fino al 31 marzo 2023, per decidere se applicare la definizione agevolata alle controversie Tributarie in cui sono parti o è parte un loro ente strumentale.
Per ente strumentale, a sua volta, s’intende una società pubblica, che svolge per conto dell’ente l’attività di accertamento e riscossione o un concessionario privato, affidatario delle suddetta attività, iscritto all’albo ministeriale.

Avv. Salvatore Torchia

Cassazione sez. Lavoro, Ordinanza n. 10623 del 20 aprire 2023: “può essere licenziato chi non fa gli straordinari. Tuttavia il recesso, operato dal datore di lavoro, non va qualificato per giusta causa ma per giustificato motivo oggettivo. Di conseguenza al dipendente licenziato spetta il preavviso.”

La Cassazione Sez. Lavoro, con l’Ordinanza n. 10623 del 20 aprire 2023, ha confermato che può essere licenziato chi non fa gli straordinari.
Tuttavia, il recesso, operato dal datore di lavoro, non va qualificato per giusta causa ma per giustificato motivo oggettivo.
Di conseguenza al dipendente licenziato spetta il preavviso.
La sezione lavoro della Suprema Corte si è dovuta occupare del caso di un metalmeccanico che, non avendo rispettato la direttiva aziendale che stabiliva l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive, era stato licenziato.
I giudici hanno ritenuto che sia grave il rifiuto sistematico, opposto dal lavoratore all’orario supplementare, che crea disagi organizzativi all’impresa.
Peraltro il dipendente non era riuscito a provare che l’azienda avesse superato la quota esente di lavoro straordinario, oltre la quale è necessario consultare i sindacati.
Infatti l’art. 5 del D.lgs n.66 del 2003, dispone che il datore di lavoro, con preavviso di almeno 24 ore, può disporre il lavoro straordinario di due ore al giorno e otto ore settimanali, senza avvisare i sindacati.
Di conseguenza l’inadempimento del lavoratore è stato ritenuto grave perché lo stesso non ha dimostrato spirito di collaborazione, anzi non si è curato degli interessi dell’impresa in modo plateale.
Pertanto qualificato che il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo oggettivo, lo stesso è stato dichiarato definitivo e il metalmeccanico ha ottenuto solo due stipendi e mezzo per mancato preavviso.

Avv. Salvatore Torchia