Cassazione Civ. Ordinanza n. 9937/2026: il neo presidente di un’associazione sportiva dilettantistica non può limitarsi a opporre al fisco la propria estraneità alla gestione precedente

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9937 del 17 aprile 2026, ha chiarito che nell’avvicendamento alla carica sociale, il neo presidente di una associazione sportiva dilettantistica non può limitarsi a opporre al fisco la propria estraneità alla gestione precedente. Deve invece dimostrare di aver verificato la posizione fiscale, di aver ricostruito gli adempimenti omessi, di essersi attivato per rimuovere o attenuare le irregolarità e documentare l’impossibilità di intervenire se i termini o le condizioni normative non consentono più una regolarizzazione utile.

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Si tratta di una decisione importante perché  viene affermato che la fiscalità degli enti associativi non tollera il comodo gioco delle staffette: nel senso che un presidente lascia, l’altro arriva, l’ente continua ad operare, ed il fisco dovrebbe inseguire soltanto chi emise fatture o incassò sponsorizzazioni quindici anni prima. Questo sarebbe un invito all’irresponsabilità organizzativa. Di conseguenza, la responsabilità fiscale del presidente subentrante è più ampia di quella civilistica. Nello stesso tempo, però, la Cassazione afferma che la responsabilità non è cieca. Infatti, l’art. 38 del codice civile, anche nella sua declinazione tributaria, non  può degradare a responsabilità oggettiva.  Pertanto, il presidente non può essere il capro espiatorio istituzionale dell’associazione. Tuttavia, accettare la presidenza di una Associazione sportiva dilettantistica non può più essere trattato come un gesto di generosità amministrativa, buono per apporre una firma sul conto corrente o sul modulo di iscrizione al campionato. Si tratta invece di un atto di governo e, come tale, richiede un passaggio di consegne ordinato, la verifica del cassetto fiscale, il controllo delle dichiarazioni presentate e omesse, l’esame dei rapporti commerciali e delle sponsorizzazioni, quadratura dei registri Iva ove dovuti, analisi dell’eventuale regime di favore applicato, controllo delle iscrizioni nei registri rilevanti. Insomma, il verbale di consegna non è burocrazia difensiva ma prova della diligenza.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordi. n. 9937 del 2026

Cass. Civ. Sent. n. 7692/2026: “l’Amministrazione, per pretendere il pagamento delle imposte in Italia da parte di una società con sede all’estero, deve provare che la società estera sia priva di effettiva autonomia economica e organizzativa

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la sentenza n.7692 del 30 marzo 2026, ha affermato che l’Amministrazione, per pretendere il pagamento delle imposte in Italia da parte di una società con sede all’estero, deve provare che la società estera sia una costruzione artificiosa, priva di effettiva autonomia economica e organizzativa.

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La Suprema Corte, nella sopraddetta pronuncia, parte dalla definizione consolidata di  “esterovestizione”, quale fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale, finalizzata a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Tuttavia, tale nozione deve essere letta alla luce dei principi dell’Unione in materia di libertà di stabilimento, che impediscono di considerare abusiva, in via automatica, la scelta di localizzare una società in un altro Stato membro.  Di conseguenza, deve essere esclusa qualsiasi  presunzione generalizzata di abuso fondata sulla mera circostanza che l’attività si svolga prevalentemente in un diverso Paese. In  definitiva, la Cassazione, respingendo nel caso in specie il ricorso dell’Ufficio, ha precisato che l’Amministrazione deve dimostrare non sola la localizzazione in Italia delle attività gestionali, ma anche che la società estera sia una costruzione di puro artificio, priva di reale sostanza economica.

  Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 7692 del 2026

Sezioni Unite della Cassazione, Sent. n. 5889/2026: “in tema di rottamazione quater l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.”

Avv. Salvatore Torchia

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026, hanno stabilito che in tema di rottamazione quater. in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del DL n. 84 del 2025, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Pertanto l’estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice  d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Ente impositore, della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

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Con questa decisione, emessa dal Collegio esteso, risulta smentito il precedente orientamento di legittimità secondo cui, prima del pagamento dell’ultima rata, non sarebbe stato possibile dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Si trattava di un indirizzo interpretatativo che, in apparenza, era in sintonia con il tenore letterale della norma ed era stato seguito da varie sezioni della Cassazione, Si riteneva, quindi, che fosse impossibile arrivare, prima del pagamento dell’ultima rata, alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In  ogni caso si riteneva che il giudizio doveva essere sospeso o comunque rinviato fino al termine ultimo del 30 novembre 2027.

Le sezioni unite, invece, hanno privilegiato l’interpretazione che valorizza al massimo il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 della Costituzione.In sostanza  hanno inteso che la rottamazione quater prevede l’incontro della volontà delle parti, che si configura quando l’agente della riscossione comunica al contribuente che ricorrono i presupposti per accedere alla definizione agevolata. Peraltro, la scelta per l’estinzione immediata dei processi in corso, riproduce, nella rottamazione quater, un meccanismo di chiusura anticipata delle liti già noto e riscontrato nella giurisprudenza di legittimità come, ad esempio, nella prima rottamazione di cui al decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016.

C’è da aggiungere che l’estinzione del processo si estende ai coobbligati in solido anche se la norma nulla prevede sul punto. Infatti pesa il coordinamento tra i principi che regolano in generale l’obbligazione solidale, che valgono anche nel tributario, con le regole delle procedure di definizione.

Avv. Salvatore Torchia

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Cass. Civ. Ordinanza n. 5971/2026: “i conti correnti dei familiari sono trasparenti al Fisco se riferibili al contribuente. Di conseguenza le movimentazioni sui conto correnti, intestati ai congiunti dello stesso, possono essere legittimamente imputate all’attività professionale del contribuente”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, ha chiarito che i conti correnti dei familiari sono trasparenti al Fisco se riferibili al contribuente. Di conseguenza le movimentazioni sui conto correnti, intestati ai congiunti dello stesso, possono essere legittimamente imputate all’attività professionale del contribuente qualora emergono indici sintomatici di effettiva riconducibilità. Come il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei congiunti e il loro coinvolgimento nell’esercizio dell’attività.

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La superiore pronuncia fa riferimento a quattro accertamenti bancari notificati ad una avvocatessa specializzata in infortunistica stradale.

Gli avvisi erano stati emessi, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del dpr n. 600 del 1973, con recupero a tassazione di maggior reddito di lavoro autonomo per 1,7 milioni di euro circa nel quadriennio 2007-2010. infatti, nei confronti del legale, era stata eseguita una verifica dalla Guardia di Finanza che aveva accertato l’esistenza di onorari incassati e non fatturati e movimentazioni bancarie non giustificate sui conti correnti della contribuente e di sua madre. Peraltro, gli onorari incassati e non fatturati, risultavano dal riscontro incrociato con le compagnie di assicurazioni e la madre, collaboratrice di fatto della professionista e a conoscenza della contabilità della figlia, era pensionata e con  altri ricavi del tutto marginali. Pertanto  con un reddito palesemente incompatibile con gli ingenti movimenti riscontrati sui suoi conti.

Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inattendibile la contabilità dell’avvocatessa ed aveva emesso gli avvisi di accertamento imputandole anche le movimentazioni dei conti correnti della madre non riconducibili alle attività proprie di quest’ultima.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 5971 del 2026

“Rottamazione quinquies, disciplina, casi pratici e tributi locali”: nuovo evento formativo coorganizzato dall’A.F.A., dall’A.DO.C.E.C. e Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania, con il patrocinio del C.O.A. di Catania, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania e del Comune di Acireale