
La Cassazione, con ordinanza n. 147 del 2 gennaio 2026, ha stabilito che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti operazioni ritenendole inesistenti, spetta alla stessa dimostrare, anche in via indiziaria, che il fornitore fosse fittizio. Inoltre il Fisco dovrà dimostrare che il destinatario della fattura fosse consapevole che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.
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Nel caso in specie la Suprema Corte, pur accogliendo il ricorso erariale che lamentava il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado della C.G.T. della Calabria, ha però chiarito come, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è l’amministrazione finanziaria ad avere l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.
Solo successivamente, invece, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 147 del 2026




