
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9937 del 17 aprile 2026, ha chiarito che nell’avvicendamento alla carica sociale, il neo presidente di una associazione sportiva dilettantistica non può limitarsi a opporre al fisco la propria estraneità alla gestione precedente. Deve invece dimostrare di aver verificato la posizione fiscale, di aver ricostruito gli adempimenti omessi, di essersi attivato per rimuovere o attenuare le irregolarità e documentare l’impossibilità di intervenire se i termini o le condizioni normative non consentono più una regolarizzazione utile.
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Si tratta di una decisione importante perché viene affermato che la fiscalità degli enti associativi non tollera il comodo gioco delle staffette: nel senso che un presidente lascia, l’altro arriva, l’ente continua ad operare, ed il fisco dovrebbe inseguire soltanto chi emise fatture o incassò sponsorizzazioni quindici anni prima. Questo sarebbe un invito all’irresponsabilità organizzativa. Di conseguenza, la responsabilità fiscale del presidente subentrante è più ampia di quella civilistica. Nello stesso tempo, però, la Cassazione afferma che la responsabilità non è cieca. Infatti, l’art. 38 del codice civile, anche nella sua declinazione tributaria, non può degradare a responsabilità oggettiva. Pertanto, il presidente non può essere il capro espiatorio istituzionale dell’associazione. Tuttavia, accettare la presidenza di una Associazione sportiva dilettantistica non può più essere trattato come un gesto di generosità amministrativa, buono per apporre una firma sul conto corrente o sul modulo di iscrizione al campionato. Si tratta invece di un atto di governo e, come tale, richiede un passaggio di consegne ordinato, la verifica del cassetto fiscale, il controllo delle dichiarazioni presentate e omesse, l’esame dei rapporti commerciali e delle sponsorizzazioni, quadratura dei registri Iva ove dovuti, analisi dell’eventuale regime di favore applicato, controllo delle iscrizioni nei registri rilevanti. Insomma, il verbale di consegna non è burocrazia difensiva ma prova della diligenza.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordi. n. 9937 del 2026
