Cassazione Civ., Ordinanza n. 21128 del 2025: è valida la cartella di pagamento che faccia riferimento ad un altro atto presupposto per relationem.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 21128 del 2025, ha ribadito come la cartella di pagamento, che faccia riferimento ad un altro atto presupposto, è validamente motivata con il solo richiamo allo stesso senza che tale atto debba essere  necessariamente allegato.

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E’ necessario evidenziare come la Suprema Corte abbia premesso  che il contribuente aveva già ricevuto  la notifica dell’accertamento presupposto alla cartella. Pertanto, era a conoscenza della pretesa tributaria. Di conseguenza, richiamando il proprio orientamento consolidato, ha chiarito che, in questo caso, la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto, che costituisce il presupposto dell’imposizione. Fermo restando, tuttavia, che debbono essere indicati specificatamente gli estremi. Pertanto, la cartella, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l’allegazione dell’avviso di accertamento, che ne è alla base e già notificato, essendo sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione, cioè data di emanazione e numero del provvedimento presupposto.

 Avv. Salvatore Torchia 

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Cass. Civ. Trib. Ordinanza n. 21782/2025: “la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale”

La Cassazione Civile Tributaria, con ordinanza del n. 21782 del 29 luglio 2025, ha stabilito che il ricorso contro il silenzio rifiuto va notificato entro il termine di prescrizione, come previsto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs n. 546 del 1992. Tuttavia, anche se ai fini della riscossione opera il termine di prescrizione dei 5 anni, ai fini del ricorso contro il silenzio rifiuto la prescrizione è invece decennale.

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Tra le righe dell’ordinanza della Suprema Corte si legge che ” la ripetizione di somme indebitamente pagate, con cadenza periodica,  non ha carattere periodico stante che chi le ha ricevute è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate. Di conseguenza, il diritto al rimborso di tali importi, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, previsto ad esempio per i tributi locali,  ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. Da notare però, che per le accise e per gli interessi fiscali, la Corte ha optato per la prescrizione dei cinque anni pure per i ricorso. Vista pertanto l’incertezza è prudente ricorrere sempre nei cinque anni dalla formazione del silenzio rifiuto.

Avv. Salvatore Torchia

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