Cassaz. Pen., Sentenza n. 21860/2024: “la bancarotta fraudolenta patrimoniale scatta anche per chi tenta di salvare l’impresa dal fallimento.” 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21860 del 31 maggio 2024, ha sostenuto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale scatta anche per chi tenta di salvare l’impresa dal fallimento.
——————————————————–
Ove c’è ne fosse stato bisogno la Suprema Corte ha chiarito e ribadito che,
se con le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale, si cagiona un danno ai creditori, diventa irrilevante il motivo che ha determinato il comportamento del soggetto attivo. Pertanto risponde di bancarotta fraudolenta anche chi abbia agito con l’intenzione di ” salvare  ” l’impresa dal fallimento.
Peraltro la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo e di conseguenza la condotta, una volta intervenuta la sentenza di fallimento,  assume rilievo in qualsiasi momento sia stata commessa. E cioè anche quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Insomma a configurare detto reato basta anche il primo atto di gestione compiuto in una società nuova di zecca, se l’operazione squilibra attività e passività in modo da incidere per sempre sulla vita dell’impresa.
                                   Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza:  Cass. Pen. Sent. n. 21860 del 2024

“Adeguati Assetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili”. Nuovo evento formativo previsto per il 25 giugno prossimo, coorganizzato dall’A.F.A. con l’A.DO.C.E.C., l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di Catania

Cassazione Civ., Sent. n. 10587/2024: “il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza. Di conseguenza viene dichiarato inammissibile se la parte, che l’ha proposto, sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.”

La Cassazione, con la sentenza n. 10587 del 18 aprile 2024, ha stabilito che il ricorso incidentale,  anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza.  Di conseguenza viene dichiarato inammissibile se la parte, che l’ha proposto, sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
———————————————————-
In buona sostanza la Suprema Corte ha chiarito che la parte vittoriosa nel giudizio di merito non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello, nel caso in cui queste domande ed eccezioni, di rito o di merito,  sono state ritenute assorbite.
Invece, li potrà riproporre, con appello incidentale,  nel caso in cui sono state rigettate, espressamente o implicitamente,  dal giudice di merito. Infatti, se c’è stato un mero assorbimento non vi è soccombenza della parte e l’inserimento di detti motivi rendono inammissibile il ricorso per difetto d’interesse.
                      Avv. Salvatore Torchia 

Cassazione,  Ordinanza n.5317/2024: “il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti,  è legittimo nei confronti di tutti contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati,mentre ne restano esclusi i prelevamenti.”

La Cassazione,  con l’ordinanza n.5317 del 28 febbraio 2024, ha ribadito che il recupero d’imposta, suoi maggiori redditi accertati attraverso indagini sui conti correnti,  è legittimo nei confronti di tutti contribuenti solo se attenziona versamenti che l’ufficio ritenga ingiustificati,mentre ne restano esclusi i prelevamenti.
——————————————————-
Con questa decisione la Suprema Corte ha voluto dare continuità al suo orientamento nel senso che la disponibilità di un maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari,  non è riferibile solo ai titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo  ma si estende a tutti i contribuenti.
Tuttavia ha chiarito che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo solo nei confronti di titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.  Costoro possono contrastare l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
                        Avv. Salvatore Torchia