Cassaz. Civ., Ordinanza n. 28618/2024: “nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa.”

La Cassazione, con ordinanza del 6 novembre 2024 n. 28618, ha affermato il seguente  principio: nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa. Il tutto come previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche effettuate dall’Ufficiale giudiziario o dal messo comunale.

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Normalmente, quando la notifica a mezzo posta va a buon fine, non serve alcuna relata di notifica nè va effettuata annotazione, nell’avviso di ricevimento, della persona a cui è stato consegnato il plico. Inoltre non è richiesto l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Tuttavia, questo adempimento è necessario qualora la notifica avvenga per compiuta giacenza. Ciò per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 28618 del 2024

Ricordando Ausilioabramo Patané. Pensiero dell’Avv. Diego Geraci

Caro Ausilio, mi rivolgo a te da buon cristiano. Tu sei oggi vicino a noi e sei lieto della presenza di tanti tuoi amici sinceri, che hanno goduto (è l’espressione corretta) della tua sincerità, del tuo garbo, della tua signorilità ed anche della tua colleganza mai arrogante o presuntuosa.

Io non voglio ricordare le tue doti di avvocato serio, attento e scrupoloso, di te porto nel mio cuore soprattutto l’ amico, il compagno discreto di stanza, di tutti i congressi forensi, la risata insieme su piccoli episodi; il dono della tua amicizia che si esprimeva in piccoli gesti (il dono rituale di una tua bottiglia di vino ad ogni vendemmia), nella condivisione persino di piccoli pensieri e riflessioni che non svelo.

Ti ho sinceramente voluto bene e sento la tua dolce mancanza soprattutto quando parlo con tutti i colleghi di Acireale di cui eri un ineludibile punto di riferimento.

Non voglio dire altro, perché la commozione mi assale e non condivido il pensiero di Platone che le parole hanno vita più lunga dei fatti. Il ricordo di te è pieno di episodi che si riassumono nell’abbraccio che ci scambiavamo ad ogni nostro incontro e che un giorno ci scambieremo ancora.

Ciao Ausilio.

Diego Geraci

Cass. Civ. Sent. N. 29253/2024 seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all’art. 657 c.p.c., il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morositàdi azienda, o di ramo di azienda, che comprenda uno o più beni immobili.

La Cassazione, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 all’art. 657 c.p.c., il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità, di cui all’art. 658 c.p.c., è applicabile anche al contratto di affitto di azienda, o di ramo di azienda, che comprenda uno o più beni immobili.

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I giudici  di merito avevano avuto delle perplessità in merito e ritenevano applicabile la procedura speciale al solo procedimento  di convalida di licenza per finita locazione e non anche alla convalida di sfratto per morosità. Ciò anche alla luce della delega concessa dal Parlamento al Governo. La Cassazione però, come detto, ha deciso di sciogliere il dubbio nel senso che, in realtà, la delega debba ritenersi pienamente e completamente attuata. secondo i  giudici di legittimità, infatti, ragioni testuali e sistematiche militano nel senso di attribuire, alla modifica normativa, l’effetto di estendere alle nuove ipotesi contrattuali , ivi incluso l’affitto di azienda, tutte le disposizioni relative al procedimento per convalida di sfratto, senza distinguere tra finita locazione e morosità.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 29253 del 2024

 

Cass. Civ. Ordinanza n. 27664/2024: “l’illeggibilità della firma del consegnatario è irrilevante ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento.”


La Cassazione, con l’ordinanza n. n. 27664 del 25 ottobre 2024, è giunta alla conclusione che l’illeggibilità della firma del consegnatario è irrilevante ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento. Infatti, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa, determina  la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

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In sintesi la Suprema Corte ha ribadito il principio  di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, è irrilevante eccepire l’illeggibiità della firma di chi ha consegnato l’atto. Infatti l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità, Peraltro, una volta accertata che la consegna sia avvenuta presso la sede o i locali dell’impresa, la conoscenza dell’atto, da parte del destinatario, non può  venir meno.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27664 del 2024