Cass. Civ., Ordinanza n. 3567/2026: la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento delle somme richieste dall’Agenzia Entrate Riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con Ordinanza n. 3567 del 17 febbraio 2026, ha ribadito che la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento delle somme richieste dall’Agenzia Entrate Riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Infatti non è imposta la notifica in base alla regole previste per gli atti giudiziari.

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Per i giudici di legittimità, quindi, gli uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta, e in modo diretto, degli avvisi e degli atti che, per legge, vanno notificati al contribuente. Con la conseguenza che, quando i predetti uffici si siano avvalsi di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della legge n.890 del 1992. Inoltre con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere,  la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica l?ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 3567 del 2026

Convocazione dell’assemblea degli associati per le elezioni del Consiglio Direttivo dell’A.F.A. per il biennio 2026-2027, nonché per l’approvazione dei bilanci consuntivi 2024 e 2025 e preventivo 2026

Cass. Civ. Ordinanza n. 147/2026: nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti operazioni ritenendole inesistenti, spetta alla stessa dimostrare, anche in via indiziaria, che il fornitore fosse fittizio.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con ordinanza n. 147 del 2 gennaio 2026, ha stabilito che, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti operazioni ritenendole inesistenti, spetta alla stessa  dimostrare, anche in via indiziaria, che il fornitore fosse fittizio. Inoltre il Fisco dovrà dimostrare che il destinatario della fattura fosse consapevole che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

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Nel caso in specie la Suprema Corte, pur accogliendo  il ricorso erariale che lamentava il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado della C.G.T. della Calabria, ha però chiarito come, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è l’amministrazione finanziaria ad avere l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente.

Solo successivamente, invece, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 147 del 2026

78 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E 103 ANNI DI ETA’! STRAORDINARIO! CHI E’?

                   Avv. Gino Arcifa

Non può esserlo se non una persona speciale e questa persona è l’Avv. Girolamo Arcifa che tutti chiamano Avv. “Gino” Arcifa. Professionista che ha conferito e continua a conferire prestigio e onore, elevandone la reputazione, al Foro di Acireale (e non solo) e all’avvocatura tutta. In data 6 marzo 2026, l’Associazione Forense Acese, con il suo presidente, Avv. Mario Tornatore, ed i componenti del Consiglio Direttivo, con la partecipazione di alcuni avvocati, ha avuto il piacere e l’onore di essere ricevuta dall’Avv. Arcifa nel suo studio. Occasione che ha permesso all’Associazione di consegnargli una targa ricordo per i suoi 78 anni di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Catania. In detta targa è riportata la seguente frase identificativa: “All’Avv. Girolamo Arcifa detto Gino, decano del Foro Acese, in occasione dell’eccezionale traguardo del raggiungimento dei 78 anni di iscrizione all’albo alla bellissima età di 103 anni – Ad maiora semper– . Con profondo senso di rispetto, stima e gratitudine per il “Principe del Foro e galantuomo, sia nella vita che nella professione. Figura da cui trarre indubbio esempio. Maestro di stile e deontologia.” Una frase che sintetizza le qualità di un professionista apprezzato sempre da colleghi e magistrati per la sua serietà, preparazione, scrupolosità, condotta irreprensibile, osservanza di tutti quei principi che stanno alla base della correttezza deontologica. È stato un incontro semplice ma molto bello e simpatico. Concordemente abbiamo definito l’Avv.Arcifa “un guerriero”, un vero e proprio combattente, sempre per la difesa dei diritti del cliente, ricorrendo in occasione delle sue arringhe a delle argomentazioni originali, lineari, ma anche profonde e giuridicamente interessanti. Ha chiesto sempre l’attuazione della norma nel suo vero significato, in correlazione all’effettiva motivazione per la quale essa è stata approvata e comunque con il massimo equilibrio. In sintesi, un Avvocato penalista che veramente si è distinto e continua a distinguersi, oltre che per la bravura, anche per la sua schiettezza e libertà nel modo di operare. Qualità che lo hanno portato a non ricorrere ad adulazioni per accattivarsi simpatie e tentare di trarre benefici. E allora, ringraziamo l’Avv. Gino Arcifa e non ci resta che tenercelo stretto, ma proprio stretto stretto e continuare a combattere con lui; quanto meno per altri 103 anni!

Franco Barbagallo