Avv. Salvatore Torchia

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026, hanno stabilito che in tema di rottamazione quater. in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del DL n. 84 del 2025, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Pertanto l’estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice  d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Ente impositore, della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

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Con questa decisione, emessa dal Collegio esteso, risulta smentito il precedente orientamento di legittimità secondo cui, prima del pagamento dell’ultima rata, non sarebbe stato possibile dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Si trattava di un indirizzo interpretatativo che, in apparenza, era in sintonia con il tenore letterale della norma ed era stato seguito da varie sezioni della Cassazione, Si riteneva, quindi, che fosse impossibile arrivare, prima del pagamento dell’ultima rata, alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In  ogni caso si riteneva che il giudizio doveva essere sospeso o comunque rinviato fino al termine ultimo del 30 novembre 2027.

Le sezioni unite, invece, hanno privilegiato l’interpretazione che valorizza al massimo il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 della Costituzione.In sostanza  hanno inteso che la rottamazione quater prevede l’incontro della volontà delle parti, che si configura quando l’agente della riscossione comunica al contribuente che ricorrono i presupposti per accedere alla definizione agevolata. Peraltro, la scelta per l’estinzione immediata dei processi in corso, riproduce, nella rottamazione quater, un meccanismo di chiusura anticipata delle liti già noto e riscontrato nella giurisprudenza di legittimità come, ad esempio, nella prima rottamazione di cui al decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016.

C’è da aggiungere che l’estinzione del processo si estende ai coobbligati in solido anche se la norma nulla prevede sul punto. Infatti pesa il coordinamento tra i principi che regolano in generale l’obbligazione solidale, che valgono anche nel tributario, con le regole delle procedure di definizione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 5889 del 2026

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