Cass. Civ. Sent. n. 498 del 2026: il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro l’atto con il quale si contestano sanzioni.

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la sentenza n. 498 del 9 gennaio 2026, ha stabilito che il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro l’atto con il quale si contestano sanzioni. In questo caso, entro un anno, viene notificato l’atto di irrogazione sanzioni che però deve essere motivato con riferimento espresso alle deduzioni stesse, pena l’illegittimità dell’atto.

________________________________

La decisione si riferisce ad un atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non irrogate contestualmente all’accertamento .

In questo caso è previsto che, se il contribuente presenta memorie difensive ai sensi  dell’art.16 del d.lgs. n. 471 del 1997, l’Ufficio è tenuto, ove entro un anno comunichi l’importo delle sanzioni, a notificare, a pene di nullità,  un atto motivato anche in ordine alle deduzioni medesime.

In buona sostanza, l’atto di irrogazione è annullabile se non c’è la cosiddetta motivazione rafforzata. nel senso che non sono sufficienti mere clausole di stile, tipo: “le deduzioni non meritano accoglimento“.

Nel caso in specie, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente senza rinvio e ed ha condannato l’Ufficio alle spese di lite. Ha chiarito   che  si tratta di una regola di garanzia prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di accertamento fornito di una motivazione rafforzata.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 498 del 2026

Cass. Civ. Sentenze n. 2857 e n. 2861 del 2026: “la tardiva notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada deve essere contestata dal destinatario nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con due diverse  sentenze, la n.2857 e la n.2861 del 9 febbraio 2026,  ha stabilito che la tardiva notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada deve essere contestata dal destinatario, nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In difetto, l’eccezione della tardività della notifica, non può essere più sollevata in sede di opposizione all’ingiunzione o alla cartella di pagamento.

_________________________________________________

In effetti, si tratta di decisioni scontate in quanto sia il giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato il ricorso del contribuente. La Suprema Corte non poteva che confermare la sentenza di appello e rigettare il ricorso stante che l’attività di riscossione si fondava su un accertamento che si era reso definitivo a seguito di mancata opposizione. E’ evidente che ove l’accertamento non fosse stato notificato l’eccezione ben poteva essere proposta ed accolta.

   Avv.Salvatore Torchia 

Scarica le sentenze in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 2857 del 2026        Cass. Civ. Sent. n. 2861 del 2026

Cassazione civile, Ordinanza n. 1603 del 24 gennaio 2026: “il notaio risarcisce il compratore se la casa con è abitabile”

Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione civile, con ordinanza n. 1603 del 24 gennaio 2026, ha stabilito che il notaio risarcisce il compratore se la casa con è abitabile..

_____________________________________________

Con questa decisione, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale gli obblighi di buona fede del notaio includono pure l’obbligo informativo e di consiglio. Ne consegue che il notaio risponde dei danni subiti dall’acquirente per assenza nell’immobile dei requisiti necessari per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dallo stesso acquirente. Ciò quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. Quindi, anche se l’assenza dei requisiti di abitabilità o della relativa certificazione non comporta la nullità dell’atto di compravendita, il notaio deve assicurarsi della conoscenza da parte dell’acquirente di tale mancanza.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 1603 del 2026