
La Cassazione, con la sentenza n. 498 del 9 gennaio 2026, ha stabilito che il contribuente, entro i termini per il ricorso, può presentare deduzioni difensive contro l’atto con il quale si contestano sanzioni. In questo caso, entro un anno, viene notificato l’atto di irrogazione sanzioni che però deve essere motivato con riferimento espresso alle deduzioni stesse, pena l’illegittimità dell’atto.
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La decisione si riferisce ad un atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non irrogate contestualmente all’accertamento .
In questo caso è previsto che, se il contribuente presenta memorie difensive ai sensi dell’art.16 del d.lgs. n. 471 del 1997, l’Ufficio è tenuto, ove entro un anno comunichi l’importo delle sanzioni, a notificare, a pene di nullità, un atto motivato anche in ordine alle deduzioni medesime.
In buona sostanza, l’atto di irrogazione è annullabile se non c’è la cosiddetta motivazione rafforzata. nel senso che non sono sufficienti mere clausole di stile, tipo: “le deduzioni non meritano accoglimento“.
Nel caso in specie, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente senza rinvio e ed ha condannato l’Ufficio alle spese di lite. Ha chiarito che si tratta di una regola di garanzia prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di accertamento fornito di una motivazione rafforzata.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 498 del 2026