
La Cassazione, con due diverse sentenze, la n.2857 e la n.2861 del 9 febbraio 2026, ha stabilito che la tardiva notifica del verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada deve essere contestata dal destinatario, nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa, mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In difetto, l’eccezione della tardività della notifica, non può essere più sollevata in sede di opposizione all’ingiunzione o alla cartella di pagamento.
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In effetti, si tratta di decisioni scontate in quanto sia il giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato il ricorso del contribuente. La Suprema Corte non poteva che confermare la sentenza di appello e rigettare il ricorso stante che l’attività di riscossione si fondava su un accertamento che si era reso definitivo a seguito di mancata opposizione. E’ evidente che ove l’accertamento non fosse stato notificato l’eccezione ben poteva essere proposta ed accolta.
Avv.Salvatore Torchia
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