
La Cassazione, con Ordinanza n. 3567 del 17 febbraio 2026, ha ribadito che la comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento delle somme richieste dall’Agenzia Entrate Riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Infatti non è imposta la notifica in base alla regole previste per gli atti giudiziari.
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Per i giudici di legittimità, quindi, gli uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta, e in modo diretto, degli avvisi e degli atti che, per legge, vanno notificati al contribuente. Con la conseguenza che, quando i predetti uffici si siano avvalsi di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quello della legge n.890 del 1992. Inoltre con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.
Avv. Salvatore Torchia
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