La Cassazione, con Ordinanza n. 8825 del 18 marzo 2022, ha stabilito che l’impossibilità di notifica, eseguita a mezzo posta ad una persona giuridica, non consente il deposito dell’atto all’ufficio postale ( cosiddetta irreperibilità momentanea).
Infatti, la notifica alla persona giuridica, con modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., deve avvenire presso il legale rappresentante.
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Una società di capitali, nell’impugnare un avviso di accertamento, ne lamentava l’omessa notifica .
L’Agenzia delle entrate sosteneva che la notifica fosse avvenuta per compiuta giacenza poiché il plico era stato notificato con il deposito presso la casa comunale.
La Ctr della Sicilia aveva escluso la possibilità di ricorrere a tale modalità di notificazione, riservata alle sole persone fisiche e non anche a quelle giuridiche.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici regionali siciliani stabilendo il suddetto principio.
In sostanza ha chiarito che la notifica alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate alla ricezione presso la sede della società, non può effettuarsi mediante il deposito dell’atto presso l’ufficio postale o presso la casa comunale. Nel caso in specie l’atto deve essere notificato al rappresentante legale .
Infatti detta notifica è regolata dall’art. 145 cpc, secondo cui la stessa si esegue nella sede della società mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notifiche. In mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa o al portiere dello stabile in cui è la sede.
La notifica può anche essere eseguita, a norma degli art. 138, 139 e 141,alla persona fisica che rappresenta la società qualora, nell’atto da notificare, ne siano indicate qualità, residenza, domicilio e dimora abituale. Infine, il detto art.145 statuisce che se la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, sempre nei confronti della persona fisica che rappresenta la società, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c.
In conclusione ,la formulazione della norma è inequivocabile:
Il ricorso alla modalità di cui all’art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale, è consentito soltanto nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente o la società, e non anche direttamente alla società presso la sua sede.

Avv. SALVATORE TORCHIA

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 8825 del 2022

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