Il caso affrontato dalla Suprema Corte mette in luce la necessità delle persone anziane di garantirsi forme di assistenza nel periodo più difficile della propria  vita.
La soluzione tradizionale è certamente quella della cessione a terzi della nuda proprietà con riserva di usufrutto, che consente di mantenere il diritto di continuare ad abitare nell’immobile per tutti gli anni di vita che rimangono.
In questo caso la proprietà viene ceduta ma ci si riserva il diritto di farne uso.
La cessione a terzi della nuda proprietà, anche se resta a carico dell’usufruttuario il pagamento dell’Imu e di altro, consente al cedente di acquisire la disponibilità economica necessaria a sostenere un servizio di assistenza domiciliare, mantenendo comunque il diritto di abitare l’immobile.
Oppure,  come nel caso affrontato dalla Cassazione con la Sent. n. 28329 del 10 ottobre 2023, detta cessione può avere come contropartita proprio la fornitura di assistenza morale e materiale da parte del beneficiario.
Quanto poi alla valutazione di proporzionalità, delle relative prestazioni e della sussistenza del requisito dell’alea, secondo la Cassazione va condotta con riferimento al momento della conclusione del contratto e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza, sussitenti in detta epoca, in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del cedente.
Per completezza della problematica è opportuno aggiungere come un’alternativa alle superiori ipotesi può essere quella del prestito vitalizio ipotecario, disciplinato dal D.L n.203 del 2006 come poi convertito,  nonché dalla legge n. 44 del 2015. In questo caso viene lasciata agli eredi la possibilità di mantenere la proprietà della casa di famiglia, in un quadro di maggiori garanzie e di interessanti agevolazioni fiscali.
In pratica si tratta di un finanziamento senza rate che può essere concesso a persone ultrasessantenni e proprietari di un immobile residenziale.
Il prestito è assistito da ipoteca di primo grado sull’immobile a favore dell’ente erogante e generalmente prevede che non ci sia alcun obbligo di pagamento, nemmeno degli interessi, fino alla morte del contraente. Il rimborso del capitale e degli interessi del finanziamento si pone,quindi,  a carico degli eredi.
                                Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 28329 del 2023

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