La Cassazione, con ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024, ha stabilito che in tema di crediti fiscali, riconosciuti in una sentenza Tributaria, le somme spettanti possono essere pretese con giudizio di ottemperanza, senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
Questo quando il Fisco non abbia eseguito spontaneamente il pagamento  entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
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Come è noto il giudizio di ottemperanza è disciplinato dall’art. 70 del dlgs n. 546 del 1992 ed è stato istituito allo scopo di ottenere quanto stabilito nelle sentenze emesse dal giudice tributario.
Di conseguenza è ammissibile quando si deve contrastare l’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto al giudizio, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla stessa rispetto a quanto disposto nella sentenza da eseguire.
Esso, quindi,  costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell’amministrazione finanziaria.
Orbene, nel caso in questione la Suprema Corte ha chiarito che, quando si tratta di una sentenza con la quale è stato stabilito il pagamento di somme da parte dell’ Amministrazione, e questa non lo esegue spontaneamente entro 90 giorni dalla notifica della sentenza,  il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto,  senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Inoltre ha aggiunto come, nel giudizio di ottemperanza,  non è necessario che, sulla sentenza,  sia riportata la formula esecutiva. Pertanto lo stesso può essere instaurato, senza alcuna formalità,  decorsi 90 giorni dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
                               Avv. Salvatore Torchia 

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