
Di conseguenza il giudice di appello ha il potere di dichiarare le domande nuove inammissibili d’ufficio, perché si tratta di questioni che sono sottratte alla disponibilità delle parti.
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La Suprema Corte ha chiarito che il processo tributario ha un oggetto rigidamaente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo. Pertanto, i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio, costituiscono la causa petendi, rispetto all’invocato annullamento dell’atto con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado.
Peraltro è l’art. 57 del dlgs n.546 del 1992 a porre dei paletti alla proponibiiita’ ,in appello, di nuove eccezioni e domande. Pertanto le parti possono soltanto ampliare le loro argomentazioni difensive rispetto a quelle adottate nel primo grado del giudizio.
Avv. Salvatore Torchia