In tema di responsabilità civile del magistrato, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7760 dell’8 aprile 2020, ha cassato la Sentenza pronunciata in sede di appello, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti dell’Autorità giudiziaria requirente, dai figli minori per l’uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la presentazione di reiterate denunce di minacce rivolte verso la vittima.

La Suprema Corte ha stabilito che il Giudice di merito, essendo tenuto – nell’accertare il nesso causale fra la lamentata condotta omissiva ed il fatto lesivo – a compiere il cosiddetto giudizio contro fattuale, in base al criterio “del più probabile che non”, non può escluderne l’incidenza sulla verificazione dell’evento, solo perché questo si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di determinare, alla luce degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, la probabilità, positiva o negativa, che da detta condotta, ove posta in essere, potesse derivare un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno. 

La condotta omissiva dell’Autorità requirente era stata ravvisata nell’omessa perquisizione domiciliare e conseguente sequestro dell’arma da taglio, con la quale l’omicida aveva già reiteratamente minacciato la moglie.  

Salvatore Torchia

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