La Corte di giustizia europea, con la Sentenza resa il 2 aprile 2020, pronunciata nella causa C-329/2019, ha confermato che nell’ordinamento giuridico italiano, non essendo il condominio né una persona fisica né una persona giuridica, nulla osta a che la giurisprudenza nazionale interpreti la normativa di recepimento nel diritto interno della Direttiva 93/13/CEE in modo che le norme a tutela dei consumatori, in essa contenute, siano applicabili anche ad un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, non essendo una persona fisica.
La decisione è stata adottata su ordinanza di remissione del Tribunale di Milano in quanto sulla questione si erano da recente sollevate delle note fuori dal coro da parte della giurisprudenza di merito.
Infatti, alcuni Tribunali non si erano attenuti al principio affermato dalla Cassazione con la Sentenza n. 10679 del 2015.

Salvatore Torchia

Sentenza del 2.4.2020 della Corte di Giustizia Europea causa C-329-2020

COMMENTO DI APPROFONDIMENTO

Com’è noto, le disposizioni della Direttiva 93/13/CEE sono state recepite in Italia nel Codice del Consumo, D.Lgv. n. 206 del 6.9.2005. L’art. 3 di detto Codice, come modificato dal D.Lgv. n. 221 del 23.10.2007, definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, qui in commento, nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato da un condominio milanese con un fornitore, il cui art. 6.3 conteneva una clausola che prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, la corresponsione d’interessi moratori al tasso del 9,25% fino al saldo della fattura.
La società fornitrice notificò un atto di precetto per interessi moratori, che fu opposto dal condominio sostenendo la sua qualità di “consumatore” e che, conseguentemente, la clausola contrattuale citata fosse abusiva ai sensi della Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo.
Il Tribunale di Milano, competente per il giudizio di opposizione al precetto, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se la nozione di consumatore di cui alla Direttiva 93/13/CEE ostasse alla qualificazione di consumatore un soggetto come il condominio, non riconducibile né alla nozione di persona fisica né di persona giuridica per l’ordinamento italiano, nell’ipotesi che questo concluda un contratto con un professionista”.
Secondo la Corte di Giustizia, invero, se da un lato il condominio non può certo essere considerato persona fisica ai sensi della Direttiva più volte citata, tuttavia riconosce che, ai sensi dell’art. 8 della medesima, gli Stati membri possono adottare disposizioni più severe, purché compatibili con il Trattato, per garantire un livello più elevato di protezione per il consumatore.
Nel caso dell’ordinamento giuridico italiano, la Corte di Cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore, estendendo l’ambito di applicazione della Direttiva in questione anche ad un soggetto giuridico come il condominio.
Pertanto, alla luce di detta motivazione, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che l’art. 1, paragrafo 1, e l’art. 2, lettera ), della Direttiva 93/13/CEE devono interpretarsi nel senso che non ostino a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa di recepimento della Direttiva medesima nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche ad un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se un simile soggetto non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta Direttiva.

Mario Tornatore

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