Sottoponiamo all’attenzione degli utenti, il testo integrale dell’ordinanza segnata in epigrafe, atteso il notevole interesse delle problematiche giuridiche ivi affrontate (sospensione parziale della concessa esecutorietà di un decreto ingiuntivo).

Il Giudice,
sciogliendo la riserva,
esaminati gli atti;

ritenuto, sulla chiesta sospensione d’esecutorietà’ dell’opposto decreto ingiuntivo, sussistenti i gravi motivi richiesti in legge con riguardo al credito costituente oggetto della parcella datata 11 marzo 2002 (in fotocopia al fascicolo della fase monitoria), a motivo della contestata sussistenza di un incarico (verbale) di consulenza per la vendita di un ramo aziendale di altra società;
ritenuto altrettanto sussistenti i detti gravi motivi con riguardo all’altro credito costituente oggetto della parcella datata 18.4.2003, limitatamente agli anni 1997, 1998, 1999, a motivo dell’eccepita prescrizione triennale del relativo diritto, ma insussistenti per i restanti successivi anni, per i quali il diritto del F.*, oltre che suffragato dalla produzione dell’incontestata lettera d’incarico professionale del 12.5.97 a firma dell’amministratore unico della società opponente (in fotocopia, al fascicolo di parte opposta) e pregiudicato dall’incontestata pendenza di una procedura esecutiva iscritta in epoca ben successiva alla “perizia”, datata 12.4.2001, che la società opponente ha invocato a comprova della propria solidità finanziaria (doc.n.l, al fascicolo dell’opponente), è stato solo genericamente contestato nel suo ammontare;
ritenuta ammissibile una sospensione parziale della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo, ove riferita a “domande non altrimenti connesse” ai sensi dell’art. 104 c.p.c., e quindi a capi autonomi di domanda (cfr., per l’espressa previsione dell’ammissibilità di una sospensione parziale dell’esecutorietà ovvero dell’esecuzione di un provvedimento giudiziario, l’art.283 ed il quarto comma dell’art.431 c.p.c.; ancora, in favore dell’ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, solo limitatamente ad una parte della somma portata dallo stesso, Cass. 4.5.78 n.2084; Trib.Roma 7.8.91, ord., in Foro it. 1992 , I, 1933; contra Cass. 7.7.76 n. 2549; per un recente riconoscimento legislativo dell’inesistenza di ostacoli dogmatici all’ammissibilità di un’esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo, limitatamente alle somme non contestate, cfr. 1’art.9 d.leg. 9.10.2002 n.231); considerato che bisogna, per il prosieguo, fissare l’udienza di trattazione, ai sensi dell’art.180 cpv. c.p.c., concedendo il previsto termine per il completamento delle difese all’opponente, quale convenuto in senso sostanziale; visti gli artt.649, 180 c.p.c. sospende, su istanza di parte, la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo n…/03 del … ottobre 2003 del Giudice di Acireale, limitatamente alla somma eccedente Euro 28.921,05; fissa per la trattazione ….omissis.

Acireale 18 maggio 2004.
F.to Dott. F. Pennisi

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.