Con ordinanza n. 8058 del 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di responsabilità da circolazione stradale, si realizza la fattispecie di abuso del processo quando un soggetto si rivolge al Giudice di Pace per chiedere il risarcimento del danno al veicolo ed al Tribunale per il ristoro della lesione alla persona.

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Si tratta di un importante decisione che conferma quella di merito che aveva stabilito come in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e a persone, non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento.
Si tratta infatti di una condotta che aggrava la posizione del danneggiato-debitore e che si pone in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.
Questo principio, per come sancito dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 4090 del 2017, può essere disatteso solo nel caso in cui risulti, in capo all’attore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
In buona sostanza non è possibile il frazionamento quando l’interesse all’immediato ristoro del danno alla cosa è considerato in un ‘ottica soggettivistica che non ha nulla a che fare con una necessità derivante dal sistema generale di tutela processuale dei diritti.

Cass. Civ. Ordinanza n. 8058 del 2020

Salvatore Torchia

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