Con sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020 le Sezione Unite Civili della Cassazione hanno dichiarato il concorso di colpa del mittente per la spedizione dell’assegno non trasferibile al beneficiario a mezzo posta ordinaria.
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione, pronunciando su una questione di particolare importanza, hanno affermato il principio che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito della clausola non trasferibile, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, una condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.
Si configura infatti come un antecedente necessario all’evento dannoso l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9769 del 2020

Salvatore Torchia

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