Secondo la Suprema Corte il presupposto della Tari è costituito dalla detenzione o occupazione di una “res” suscettibile di produrre rifiuti.

Di conseguenza è onere del contribuente dimostrare di non essere soggetto al tributo.

Orbene, nel caso in contestazione, non era mai stata avanzata al Comune alcuna richiesta di esonero fondata sul rilievo che il cespite si fosse trovato in oggettive condizioni di non utilizzabilità che non consentiva la produzione di rifiuti.

In buona sostanza la presunzione di legge, in ordine alla produzione di rifiuti, può essere superata solo qualora vengano documentati i fatti che rendono l’immobile insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze. Le stesse, infatti, rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza della Cassazione in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 2257 del 2022

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