La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avevano errato nell’affermare che il termine di decadenza, per l’amministrazione finanziaria a seguito di controllo ex art. 36bis del DPR 600/73, decorresse dall’anno di presentazione della dichiarazione originaria e non da quello della dichiarazione integrativa.
Di conseguenza ha accolto il ricorso dell’Ufficio precisando che il legislatore non ha ancorato il termine di cui si tratta, alla data della dichiarazione originaria, per non consentire facili abusi.
Tuttavia ha aggiunto che appare ragionevole, ancorare i termini alla dichiarazione integrativa, solo per gli elementi oggetto dell’integrazione.
Peraltro sia l’agenzia delle Entrate , con la circolare n.31 del 2013, che il legislatore, con
l’art.1 comma 640 della legge 190 del 2014, hanno previsto che l’attività di accertamento degli uffici sia legata ai termini di decadenza, calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, solo per quanto riguarda i redditi integrati.
Per tutto ciò che non è stato modificato restano fermi i termini di decadenza decorrenti dall’anno di presentazione della dichiarazione originaria.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 2735 del 2022

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.