La vertenza trae origine da due distinti avvisi di accertamento con i quali si accertavano, in via sintetica, i redditi di un contribuente.
La Ctp accoglieva entrambi i ricorsi mentre quella regionale, alla quale l’ufficio si era rivolto, accoglieva l’appello e dichiarava i ricorsi inammissibili.
Il contribuente ricorreva in Cassazione ed otteneva un accoglimento con rinvio .
A questo punto la Ctr di Milano si pronunciava, una seconda volta, a favore dell’ufficio.
Nuovo ricorso del contribuente e la Suprema Corte, cassando nuovamente con rinvio la sentenza, la rimetteva al giudizio di merito della regionale in diversa composizione.
Osservava,infatti, come i giudici regionali avessero omesso l’esame dei vari fatti,dedotti dalle parti, quali la convivenza con i genitori,il limitato periodo di occupazione quale lavoratore dipendente e gli importanti investimenti per l’inizio di una attività poi cessata.
Tutte circostanze ,di fatto, senz’altro incidenti sui calcoli frutto dell’accertamento sintetico e che,tuttavia,non erano state verificate dai giudici di merito.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24353 del 2022

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