La Suprema Corte si è dovuta occupare, su ricorso dell’Ufficio, di una fattispecie concernente l’applicazione dell’Iva in misura ridotta, per la quale entrambe le Commissioni Tributarie di merito, pur confermando la pretesa impositiva, avevano ritenuto illegittima l’irrogazione della sanzione.
Avevano sostenuto che, nel caso in esame, non poteva individuarsi alcuna intenzione fraudolenta. Infatti, ove il contribuente avesse applicato l’Iva nella misura ordinaria, il committente avrebbe portato in detrazione l’importo corrispondente. Quindi non c’era stato alcun danno per l’Erario.
I giudici di legittimità sono stati di parere diverso ed hanno sostenuto che la dedotta generica mancanza di intento frodatorio non costituiva causa di non punibilità. Peraltro non rientrava fra quelle previste dalla norma di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 472 del 1997.
Hanno aggiunto che la condotta in questione si era tradotta in un omesso versamento della maggiore IVA dovuta, avendo il contribuente applicato non correttamente l’Iva agevolata.
Di conseguenza si trattava di una violazione sostanziale e non semplicemente formale.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 25607 del 2022

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