La Cassazione, con l’ordinanza n. 2607 del 27 gennaio 2023, respingendo il ricorso dell’Agenzia entrate avverso la sentenza di merito, ha deciso che i servizi quali il parcheggio dell’autovettura, l’affitto di campi da tennis, il noleggio di una canoa ed altri, hanno natura accessoria a quella alberghiera. Di conseguenza non sono soggetti all’aliquota Iva ordinaria ma a quella agevolata del 10%. Ciò anche se non compresi nel pacchetto ma prestati, in loco, su richiesta del cliente.
—————————————————————————-
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, che difficilmente agisce in favore del contribuente, le prestazioni ” non alberghiere” non possono qualificarsi accessorie o comunque connesse al servizio principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 633 del 1972, quando non rientrano nel pacchetto cosiddetto
” all inclusive ” ne’ sono prenotabili insieme alla vacanza. Insomma quando prevedano il pagamento di un corrispettivo distinto e da effettuarsi sul posto.
La Suprema Corte è stata di parere diverso e, nel respingere la tesi dell’Ufficio, ha osservato che l’attrazione delle prestazioni accessorie a quella principale, ai fini dell’assoggettanento al medesimo regime Iva, si basa su un profilo qualitativo.
Pertanto non rileva, di per sé, la contestualita’ del relativo pagamento, ma solo che le prime siano strumentali alla seconda. In pratica le prestazioni accessorie sono strumentali a quella alberghiera e rappresentano un mezzo per il completamento o la realizzazione della stessa.
A tal proposito la Cassazione fa riferimento a quello che ha già deciso in relazione alle consumazioni obbligatorie fornite in una discoteca, ritenute accessorie all’intrattenimento.
Di conseguenza rimane chiaro che le tipologie di servizi,di cui si controverse, tipiche di una determinata modalità di offerta turistica, presentano le medesime caratteristiche funzionali.
In altre parole il cliente, di per sé, non è interessato alla fruizione della lezione di tennis o di vela, o al noleggio della canoa, della bicicletta ecc. ma, più semplicemente, approfitta di tale ampia gamma di attività di svago, che trova sul posto, per godere al meglio il periodo di soggiorno, che resta la principale prestazione resa dallo stesso gestore. Albergo o villaggio vacanze che sia.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza della Cassazione: Cass. Civ. Ordinanza n. 2607 del 2023

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.