Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022, hanno chiarito che non debbono essere pagati gli interessi iscritti senza motivazione.
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Si tratta di una decisione che, anche se non recente, è degna di essere evidenziata e commentata.
Infatti, ha risolto la nota questione giurisprudenziale relativa al rapporto tra obbligo motivazionale della cartella di pagamento ed il calcolo degli interessi richiesti per il ritardato versamento dei tributi.
Orbene, le S.U. hanno affermato il principio che, nelle cartelle di pagamento, occorre indicare, a pena di nullità, decorrenza e tipo di interessi richiesti.
Si tratta, quindi, di un ulteriore tassello all’obbligo di motivazione, a pena di nullità, degli atti impositivi tributari, come peraltro previsto dall’art.7, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente.
Dopo aver affermato il detto principio, nel senso che il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza degli interessi iscritti nella cartella, i Supremi giudici hanno aggiunto che la cartella deve sempre consentire, attraverso una sintetica ma adeguata motivazione, di individuare i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” poste a base della stessa, anche in riferimento agli interessi.
Nel caso di cui si sono occupati era necessario e sufficiente, ma non era stato osservato, che la cartella evidenziasse l’importo del debito d’imposta, quello degli interessi, la data iniziale e finale di decorrenza degli stessi, e la tipologia dei medesimi, anche solo indicando il numero di codice o la norma che li prevede.
Tuttavia, la cartella non deve indicare, come obbligatoria motivazione, i detti dati, qualora sia stata emessa in esecuzione di un atto che già conteneva tali informazioni. In pratica quello che avviene con le “avvertenze” poste negli avvisi di accertamento.
Ma, in tal caso, l’atto impositivo è l’accertamento e non la cartella.
Comunque, la mancanza delle suddette motivazioni, nelle cartelle impositive, determina la nullità parziale delle stesse, quindi con riferimento agli importi di interessi non motivati, da eccepire entro 60 gg., dalla notifica.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 22281 del 2022

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