La Cassazione, con sentenza n. 32475 del 22 novembre 2023, ha chiarito che se il pilastro svolge una funzione di sostegno dell’intero edificio condominiale, e non soltanto di uno dei caseggiati di cui lo stesso si compone,  non si rientra nell’ipotesi del condominio parziale di cui al terzo comma dell’art. 1123 c.c.
Questo è applicabile autonomamente tutte le volte in cui un bene risulti,  per le sue oggettive caratteristiche strutturali, destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto del complesso condominiale.
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Com’è noto si può parlare di condominio parziale tutte le volte in cui un bene risulti, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato  al servizio e godimento in modo esclusivo di un condomino o di un gruppo ristretto di condomini.
In tal caso non è assolutamente possibile affermare che quel bene appartiene a tutti i condomini.  All’uopo si può fare riferimento a quei casi, molto ricorrenti nella pratica, di edifici che, pur essendo composti da un unico corpo di fabbrica,  hanno più portoni, più scale, più ascensori ecc.
È chiaro infatti che un atrio, un pianerottolo, un ballatoio che servono soltanto l’ingresso di due condomini, si intenderanno comuni solo a questi. Così un lastrico solare, che copre soltanto una parte dell’edificio, si presenta comune solo ai proprietari degli appartamenti e botteghe sottostanti.
Ne consegue che il proprietario di un appartamento non servito da un portone d’ingresso, da una scala o da un ascensore o non coperto da un tetto,non ha oggettivo interesse l’utilità offerta da essi e quindi ad essere considerato titolare.
Di conseguenza, in caso di spese da affrontare, vi sarà una maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale si riferisce il bene.
Nel caso invece di un pilastro, che risulti essere di sostegno utile all’intero complesso condominiale e non soltanto ad una parte dell’edificio di cui lo stesso si compone, non è affatto prospettabile l’ipotesi di un condominio parziale, trattandosi di parte comune ai sensi dell’art. 1117 n. 1 c.c.
   Avv.Salvatore Torchia 

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