
—————————– —————————— –
La vertenza, di cui alla superiore massima, concerne un errore materiale di cui la contribuente chiedeva la correzione.
Infatti, nella sentenza emessa dalla C.T.R. della Lombardia, era stato disposto il pagamento delle spese vive di lite, quantificate in 200 euro, senza tuttavia aggiungere l’importo del contributo unificato corrisposto in sede di deposito del ricorso.
Il Supremo Collegio di Piazza Cavour ha rigettato l’istanza. Ha ricordato che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il contributo unificato costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese.
Con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidare autonomamente il relativo ammontare.
Avv. Salvatore Torchia