La Cassazione, con l’Ordinanza n. 21128 del 2025, ha ribadito come la cartella di pagamento, che faccia riferimento ad un altro atto presupposto, è validamente motivata con il solo richiamo allo stesso senza che tale atto debba essere necessariamente allegato.
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E’ necessario evidenziare come la Suprema Corte abbia premesso che il contribuente aveva già ricevuto la notifica dell’accertamento presupposto alla cartella. Pertanto, era a conoscenza della pretesa tributaria. Di conseguenza, richiamando il proprio orientamento consolidato, ha chiarito che, in questo caso, la motivazione della cartella di pagamento può essere assolta per relationem ad altro atto, che costituisce il presupposto dell’imposizione. Fermo restando, tuttavia, che debbono essere indicati specificatamente gli estremi. Pertanto, la cartella, quale atto di intimazione di pagamento, non postula l’allegazione dell’avviso di accertamento, che ne è alla base e già notificato, essendo sufficiente il semplice richiamo anche ai soli estremi di identificazione, cioè data di emanazione e numero del provvedimento presupposto.
Avv. Salvatore Torchia
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