Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28862 del 31 ottobre 2025, ha chiarito che non può essere impugnata un’intimazione di pagamento, contestando la prescrizione della pretesa fiscale, se non è stato proposto ricorso contro il precedente avviso di accertamento divenuto definitivo.

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Per i giudici di Piazza Cavour , qualsiasi eccezione, relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come la prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità dell’atto successivo se non per vizi propri. In altre parole, ove la prescrizione sia maturata prima della notifica dell’atto di accertamento , occorre eccepirla con ricorso avverso il suddetto atto. Ove ciò non avvenga l’avviso di accertamento diventa definitivo e non è più possibile eccepire la prescrizione impugnando  gli atti successivi.

Avv. Salvatore Torchia   

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 28862 del 2025

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