Con ordinanza n. 2243 del 2 febbraio 2021 la Cassazione ha affermato come, il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e in particolare del diritto al contraddittorio preventivo rispetto all’emissione dell’accertamento, comporta l’illegittimità di quest’ultimo.
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Con questo importante principio la Cassazione ritorna a riaffermare la centralità del diritto al contraddittorio preaccertativo che, negli anni, è stato oggetto di numerosi interventi di segno contrario, da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.
In effetti le garanzie del contribuente, nel corso del procedimento amministrativo di accertamento, rappresentano altrettanti limiti per il fisco, la cui violazione comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo della procedura. La violazione del diritto alla difesa non va considerata, pertanto, una semplice irregolarità procedimentale ma investe più in generale il rapporto tra contribuente e fisco e determina, come conseguenza, l’integrale annullamento dell’atto con cui si contesta il pagamento del tributo e l’irrogazione delle sanzioni.
La Suprema Corte ha anche ribadito che l’integrale annullamento dell’atto impugnato fa venire meno anche l’accertamento della violazione in cui si sostanzia la condotta contestata e di conseguenza travolge anche l’atto di irrogazione delle sanzioni, giacchè le norme relative al procedimento di irrogazione delle stesse richiamano espressamente le disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo ( art. 16 del D.lgsl. 472 del 1997).
E’ da notare che, sul punto, la superiore pronuncia si discosta dai propri precedenti considerando che, nel caso esaminato, le sanzioni erano state direttamente imposte con atto contestuale all’avviso di accertamento senza la precedente fase di contraddittorio.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica il file .PDF: Cass. Civ. Ordinanza n. 2243 del 2021

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