La Cassazione,  con la sentenza n. 7356 del 19 marzo 2024, ha stabilito che anche il professionista , che si difende da solo,  ha diritto alle spese in suo favore liquidate secondo le tariffe professionali.
Le spese si riferiscono a quelle vive ed agli onorari ai quali non si applica l’ Iva,  posto che l’assoggettamento all’imposta si pone in contrasto con la presunzione di gratuità che assiste tali prestazioni.
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La vertenza trae origine da una causa di lavoro con cui, la Corte d’Appello di Palermo,  rigettando l’impugnazione,  aveva confermato la prima decisione e condannato la controparte al pagamento delle spese di lite a cui era stata aggiunta l’Iva.
Ricorrendo in Cassazione veniva eccepito, dalla soccombente, che la parte si era difesa personalmente e quindi non aveva diritto all’ Iva sul compenso.
La Suprema Corte,  accogliendo il ricorso,  ha rilevato come il rapporto di soccombenza, a conclusione del giudizio con esito favorevole alla parte auto difesasi in quanto avvocato, e recuperato sotto il profilo della rilevanza fiscale di detta prestazione professionale,  non è assoggettabile ad IVA in quanto al di là del suo campo di applicazione.
Ha aggiunto però che la prestazione in proprio favore, anche se non fatturata ai fini Iva, deve essere quietanzata e di conseguenza costituisce reddito e soggetta alla relativa imposta diretta sullo stesso.
 Avv. Salvatore Torchia 

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