Con ordinanza n. 10303 del 2021, la Cassazione ha chiarito che la sentenza avente forza di giudicato, con la quale si sia accertato definitivamente il vizio di notifica di un atto presupposto, non solo conferma l’invalidità di quello successivo ma rende inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTR.
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La vertenza trae origine da una intimazione di pagamento per debiti tributari notificata al contribuente nonostante la presupposta cartella esattoriale, per oltre 500mila euro, fosse stata annullata per difetto di notifica. Nel corso dei vari giudizi, intentati per l’annullamento dell’intimazione, la parte aveva sempre dedotto il precedente giudicato formatosi sulla medesima pendenza , ed in particolare sulla presupposta cartella che conteneva la pretesa tributaria. Peraltro anche la Cassazione aveva confermato il vizio di notifica della stessa.
L’Ufficio però sosteneva che a nulla rilevava che vi fosse stato l’annullamento giudiziale di quella cartella per vizio di notifica in quanto, a suo giudizio, il detto vizio poteva essere sanato dalle successive notifiche con le quali si richiedeva la stessa pretesa.
Di parere diverso, come detto, è stata la Suprema Corte che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ricordato la sua decisione n. 13152 del 2019.
In essa si sostiene che, quando nel processo tributario due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto anche laddove quello successivo abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 10303 del 2021

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