La sentenza delle Sezioni Unite mette fine ad un eventuale contrasto segnalato dalla sezione lavoro della Cassazione.
Tuttavia si tratta di una questione di interesse generale anche se, nel caso in questione, si riferiva alla protezione internazionale.
In estrema sintesi la Cassazione ha osservato che, per potere impugnare, serve una conoscenza effettiva e non soltanto legale del provvedimento. Quindi non è sufficiente la sua lettura in udienza, peraltro senza alcuna menzione della motivazione.
Come detto basta la comunicazione effettuata dalla Cancelleria per far decorrere il termine di 30 giorni. In ogni caso se le due forme, comunicazione o notifica dell’ordinanza, mancano, l’ordinanza può essere impugnata entro sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 327 Cpc.
È poi da attenzionare la circostanza che nel procedimento sommario do cognizione, per scattare il detto termine di trenta giorni, onde proporre appello, la comunicazione deve contenere il testo integrale della decisione che, com’è noto, comprende dispositivo e motivazione.
Inoltre, la data dell’atto di cancelleria prevale se è anteriore alla notifica del provvedimento ad istanza di parte.
L’equipollenza stabilita tra comunicazione di cancelleria e notifica di parte è dovuta al fatto che entrambe, se correttamente eseguite, assicurano un’informazione chiara e completa e stabiliscono un punto di equilibrio fra la necessità di accelerare la definizione della controversia e l’attuazione del giusto processo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 28975 del 2022

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