La decisione riveste una certa importanza perché chiarisce quando può essere eccepito il difetto di motivazione di un avviso di accertamento,relativo al pagamento dell’imposta comunale sulle aree edificabili.
Orbene,un atto impositivo può ritenersi motivato anche col mero
richiamo di un provvedimento generale adottato dal Comune.
Infatti lo stesso si presume conosciuto,o comunque conoscibile, dal contribuente.
Di conseguenza, nell’accertamento tributario è sufficiente che l’Ente indichi la delibera di giunta che contiene la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili,per motivare il quantum preteso.
È quindi legittima la motivazione per relazione che faccia riferimento ad un atto generale. In altre parole non è imposto l’obbligo di allegare quest’ultimo all’avviso di accertamento.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 30217 del 2022

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