La Cassazione, con l’ordinanza n.8577 del 27 marzo 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo in seguito alla domanda di definizione agevolata proposta dall’interessato al Comune di Venezia, ha chiarito come i contribuenti, che hanno presentato istanza di definizione delle liti pendenti agli enti locali e quindi si sono avvalsi della sanatoria, sono tenuti a presentare la richiesta di sospensione del processo alla Corte Tributaria presso cui pende il giudizio.
Questo perché le controversie definibili non sono sospese d’ Ufficio.
In pratica, i giudici della Suprema Corte, hanno applicato la norma contenuta nella legge di bilancio secondo cui le controversie definibili non sono sospese ,” salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”.
In seguito a questo adempimento il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023.
Entro il 30 settembre, però, l’interessato è tenuto a depositare, presso la Corte Tributaria che ha in carico il procedimento, ” copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
Gli Enti locali hanno avuto tempo, fino al 31 marzo 2023, per decidere se applicare la definizione agevolata alle controversie Tributarie in cui sono parti o è parte un loro ente strumentale.
Per ente strumentale, a sua volta, s’intende una società pubblica, che svolge per conto dell’ente l’attività di accertamento e riscossione o un concessionario privato, affidatario delle suddetta attività, iscritto all’albo ministeriale.

Avv. Salvatore Torchia

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