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L’ inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di constatazione, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza del termine.
Tranne il caso che ricorrano specifiche ragioni d’urgenza che l’ufficio è tenuto a provare e che debbono sussistere al momento dell’emissione dell’atto.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto che le eventuali osservazioni avanzate dal contribuente sono irrilevanti e non sanano la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa. Di conseguenza l’avviso di accertamento, emesso in violazione del termine, resta illegittimo.
Avv. Salvatore Torchia