La Cassazione, con l’ordinanza n.24329 del 10 settembre 2024, ha stabilito che la notifica è inesistente e non produttiva di effetti qualora sia stata effettuata in un luogo diverso da quello previsto dalla legge o l’atto sia stato consegnato ad una persona non abilitata a riceverlo.
La notifica inesistente non è insanabile.
È invece sanabile, per raggiungimento dello scopo,,la notifica nulla. Questa si perfeziona se il  destinatario contesta l’atto, in quanto ciò costituisce la prova che ne ha avuto effettiva conoscenza.
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Si tratta di una posizione netta degli ermellini sull’insanabilità delle notifiche inesistenti, anche se in passato, per la verità, avevano assunto una posizione diversa.
Peraltro non è, come dice qualcuno, un cambiamento di opinione ma, semplicemente e correttamente, un’interpretazione  in linea con quanto stabilito dal legislatore con la recente riforma fiscale, con la quale è stata data attuazione ai principi contenuti nella legge delega n. 111 del 2023.
In particolare con le modifiche apportate dal decreto delegato n. 219 del 2023 allo Statuto dei diritti del contribuente.
Nello specifico l’art. 1del suddetto decreto ha espressamente sancito che la notifica irregolare degli atti tributari è sanabile, per raggiungimento dello scopo, se il contribuente propone ricorso.  E ciò mi pare evidente stante che, facendo ricorso, implicitamente si ammette di aver comunque ricevuto l’atto.
Non è mai sanabile, invece, la notifica inesistente. Ma questa si potrà eccepire con successive opposizioni e non con ricorso all’atto che si assume notificato non correttamente.
         Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24329 del 2024

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