La Cassazione, con ordinanza del 6 novembre 2024 n. 28618, ha affermato il seguente  principio: nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa. Il tutto come previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche effettuate dall’Ufficiale giudiziario o dal messo comunale.

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Normalmente, quando la notifica a mezzo posta va a buon fine, non serve alcuna relata di notifica nè va effettuata annotazione, nell’avviso di ricevimento, della persona a cui è stato consegnato il plico. Inoltre non è richiesto l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Tuttavia, questo adempimento è necessario qualora la notifica avvenga per compiuta giacenza. Ciò per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 28618 del 2024

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