La Cassazione, con ordinanza del 6 novembre 2024 n. 28618, ha affermato il seguente principio: nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati ad un contribuente temporaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata ordinaria, l’ente impositore è tenuto, in caso di compiuta giacenza, a spedire al destinatario una raccomandata informativa. Il tutto come previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche effettuate dall’Ufficiale giudiziario o dal messo comunale.
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Normalmente, quando la notifica a mezzo posta va a buon fine, non serve alcuna relata di notifica nè va effettuata annotazione, nell’avviso di ricevimento, della persona a cui è stato consegnato il plico. Inoltre non è richiesto l’invio della raccomandata informativa al destinatario. Tuttavia, questo adempimento è necessario qualora la notifica avvenga per compiuta giacenza. Ciò per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.
Avv. Salvatore Torchia
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