
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23093 del l’11 agosto 2025, hanno confermato che la rinuncia “abdicativa” alla proprietà di un bene immobile costituisce una forma di espressione del potere di disposizione del proprietario che la legge non assoggetta ad alcun espresso limite di scopo.
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Allo stato, secondo la Cassazione, deve essere riconosciuta la validità di tutti gli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare. Il bene, una volta rinunciato, entra automaticamente a far parte del patrimonio dello Stato senza la necessità di accettazione o di rifiuto e anche senza preventiva comunicazione. Infatti, l’atto di rinuncia abdicativa è un atto unilaterale che ha effetto meramente dismissivo e non traslativo e quindi produce i suoi effetti indipendentemente dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario, appunto lo Stato. Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava la rinuncia, da parte del proprietario, a terreni franosi, inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a vincolo idrogeologico. Con la rinuncia, pertanto, i rischi sarebbero passati all’intera collettività ed il proprietario si sarebbe spogliato di tutte le responsabilità civili e penali per gli eventuali danni a cose o a persone. Comunque la Cassazione ha dato ragione al proprietario precisando, però, che gli obblighi della custodia del bene (art.2051 c.c.) e di responsabilità in caso di rovina (art. 2053 c.c.) restano a carico del rinunciante per i danni verificatisi prima della rinuncia. Lo Stato diviene responsabile per quelli sorti dopo la rinuncia. A questo punto il Parlamento non è stato con le mani in mano ed ha presentato un disegno di legge che tende a contenere gli effetti, per la finanza pubblica, derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore ,fatiscenti, abusivi o situati in zone pericolose, degradate o a rischio idrogeologico. Di conseguenza i proprietari di detti terreni debbono sbrigarsi ad effettuare le relative rinunce. Infatti, ove il disegno di legge venisse approvato, sarà prevista la nullità dell’atto di rinuncia ad un immobile privo della documentazione attestante il rispetto della normativa, compresa quella urbanistica, ambientale, sismica e quant’altro.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 23093 del 2025