
La Cassazione, con l’ordinanza n. 15215 depositata il 7 giugno 2025, ha stabilito che non viene meno il diritto di detrazione, per le spese di risparmio energetico sugli edifici, anche se sia stata tardiva la trasmissione delle necessarie certificazioni. Infatti non esiste alcuna specifica norma che ne sancisce la decadenza.
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Secondo l’ Agenzia delle Entrate vi era stata una tardiva comunicazione, relativa alle opere di efficientamento energetico, al preposto ente pubblico Enea, a cui vanno trasmesse le schede relative agli interventi. Da ciò a giudizio dell’Ufficio , ed anche dei giudici di secondo grado, discendeva la decadenza dal diritto di detrazione. La Suprema Corte, invece, è stata di diverso avviso. Infatti ha ribadito l’orientamento secondo il quale , in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’Enea, ai sensi dell’art. 4 del Dm del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Infatti, in assenza di una espressa previsione normativa, la decadenza non si evince nemmeno da una sistematica interpretazione della disciplina primaria e secondaria. La Cassazione ha quindi chiarito che l’adempimento , previsto dal citato Dm, è prescritto solo ai fini statistici.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 15215 del 2025