
La Cassazione, con la Ordinanza n. 29335, depositata il 21 maggio 2025, ha statuito che la cosiddetta “provocatio ad opponendum“, ossia l’invito a difendersi, che un atto di accertamento abbia comunque garantito al contribuente che lo abbia idoneamente impugnato nell’an e nel quantum, non comporta un automatico riconoscimento della completezza motivazionale del provvedimento.
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La superiore decisione è importante in quanto la Suprema Corte, pur avendo nel caso in specie rigettato il ricorso di parte avendo ritenuto abbastanza motivato l’atto impugnato, ha stabilito un interessante principio, nel senso che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell’atto tributario e, pertanto, non è riconducibile ad una mera provocatio ad opponendum. Infatti, integra un elemento dello stesso atto. Pertanto, i giudici tributari non possono ritenere un avviso dotato di idonea motivazione per il solo fatto che lo stesso abbia messo il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti. E’ invece necessario che l’amministrazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la pretesa tributaria.
Avv. Salvatore Torchia
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