Avv. Salvatore Torchia

La Cassazione, con la sentenza n.651 del 12.01.2026, ha chiarito che l’avviso di accertamento è annullabile se non è sottoscritto dal funzionario competente.

___________________________________________________

La Suprema Corte, pur avendo, nel caso specifico, rigettato il ricorso del contribuente, ha colto l’occasione per  enunciare il seguente principio di diritto: ” l’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è nullo se il contenuto della delega di firma , emessa dal capo dell’ufficio in via generale, non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto, in relazione al limite quantitativo in essa determinato“. Tuttavia tale limite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delle imposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Ne deriva che, qualora la delega di firma sia circoscritta a un determinato valore dell’atto, se non ci sono specificazioni particolari, il valore va calcolato in base alle regole generali, quindi calcolando la sola imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi.

 Avv. Salvatore Torchia

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.