
La Cassazione, con Ordinanza n. 5366 del 10 marzo 2026, ha stabilito che il giudice tributario può disapplicare il regolamento comunale qualora ne ravvisi l’illegittimità.
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Con questa decisione la Suprema Corte va voluto chiarire che il potere di disapplicare un regolamento comunale trova fondamento nell’art, 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992. Questa legge, infatti, attribuisce al giudice tributario la facoltà di disapplicare atti amministrativi generali, come i regolamenti comunali, se ritenuti illegittimi. Il potere di annullamento, invece, spetta al giudice amministrativo.
Avv. Salvatore Torchia
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