Con sentenza n. 73 depositata il 24.4.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69 quarto comma del c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante, di cui all’art. 89 c.p., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 quarto comma c.p.
Ha chiarito infatti che è costituzionalmente illegittimo il divieto di applicare una diminuzione di pena al condannato plurirecidivo, che risulti affetto da una seminfermità mentale. Di conseguenza, il seminfermo di mente può avere una pena attenuata anche se è plurirecidivo.

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La Corte Costituzionale ha esaminato una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria nel corso di un procedimento penale contro due imputati plurirecidivi, accusati di furto aggravato.
La perizia psichiatrica disposta dal giudice aveva evidenziato gravi disturbi della personalità, che diminuivano in maniera significativa la loro capacità di intendere e di volere, pur senza escluderla totalmente.
Orbene nell’ipotesi di vizio parziale di mente, il Codice penale prevede normalmente la diminuzione della pena fino ad un terzo. Senonchè, con la legge cosiddetta Cirielli del 2005, al giudice è stato vietato di applicare questa norma nei confronti dell’imputato che, pur se affetto da un vizio parziale di mente, sia recidivo reiterato, ossia abbia già alle spalle almeno due condanne per delitti non colposi.
La Corte ha ritenuto che questo divieto contrasti con il principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e dunque anche al grado di rimproverabilità del suo autore.

Corte Cost. Sent. n 73 del 2020

Salvatore Torchia

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