Cassazione n. 10747 del 5 giugno 2020 in tema di espropriazione per pubblica utilità in relazione alla fascia di rispetto stradale
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La prima sezione civile della Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica, il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità.
Tale circostanza, di per sé, non è indennizzabile, ma, in applicazione estensiva della disciplina relativa all’espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua.
In buona sostanza il proprietario ha diritto all’indennità, per il minor valore dell’area rimasta in suo possesso, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

Cass. Civ. Sent. n. 10747 del 2020

Salvatore Torchia

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