L’appello deve essere notificato nel domicilio eletto della controparte, oppure nella residenza o nella sede dichiarata.
Pertanto è nullo il giudizio se l’appello sia stato notificato presso il difensore costituito in primo grado, ma che non era stato indicato come domiciliatario.
Inoltre, la nullità non può essere sanata neppure se la controparte si è regolarmente costituita in giudizio.
Questo principio è stato affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 22909 del 21 ottobre 2020.
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Con questa decisione la Cassazione ha rivisto la tesi che aveva espresso in altre pronunce, con le quali aveva ritenuto sanabili le nullità processuali per il raggiungimento dello scopo.
Hanno affermato infatti che, in tema di contenzioso tributario, per la notifica dell’appello, si applica l’art. 17 del dlg n. 546 del 1992, che ha carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c.
Pertanto, detta notifica, tranne la consegna a mani proprie, va effettuata nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.
Ne consegue che è nulla, e non inesistente, ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado, ma non domiciliatario.
Secondo la Cassazione tale nullità non viene sanata dalla costituzione del convenuto.
In effetti in precedenza, con l’ordinanza n. 23593 del 23 settembre 2019, la Cassazione aveva assunto una posizione meno rigida sostenendo che non è da considerare nulla la notificazione dell’appello se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio.
In altre parole, fino all’anno scorso si riteneva che la costituzione in giudizio sanasse la nullità per raggiungimento dello scopo.
Ora, invece, ha affermato che, in campo tributario, la costituzione non sana appunto perchè la normativa del giudizio tributario, specie per quanto si riferisce alla notifica degli atti, ha carattere di specialità.
Peraltro, sono numerose le decisioni della Cassazione che affermano la maggiore tutela che deve esserci nei confronti del contribuente in quanto lo stesso rappresenta la parte più debole del procedimento.
Tanti poi non ricordano l’insegnamento della Cassazione nel senso che una norma non chiara, che necessita quindi di essere interpretata, va sempre interpretata in favore del cittadino.

Salvatore Torchia

Scarica Cass. Civ. Sez. V Ordinanza n. 22909 del 2020

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