La decisione si riferisce ad un ricorso, presentato da una società di capitali, avverso delle cartelle di pagamento ex art. 36bis del dpr n. 600 del 1973 e 54bis dpr n.633 del 1972, per Iva,Irpeg ed Irap, oltre sanzioni ed interessi per gli anni 2003 e 2004.

La CTP accoglieva il ricorso ma la decisione favorevole veniva invece completamente ribaltata dalla CTR del Lazio.

La società, pertanto, ricorreva in Cassazione e,fra l’altro, denunciava una violazione dell’art. 39 del dlgs n. 546 del 1992 in quanto, nonostante la proposizione della querela di falso avverso la relata di notifica delle cartelle di pagamento, la Commissione regionale all’uopo adita non aveva sospeso il giudizio.

La Corte, rigettando il ricorso, faceva riferimento ai precisi principi di massima che la giurisprudenza aveva stabilito in caso di querela di falso. Aggiungeva che il giudice tributario, non è chiamato a svolgere una funzione meramente passiva, prendendo semplicemente atto dell’istanza e arrestando il corso del procedimento a scapito della speditezza del giudizio, garantita dalla regole del giusto processo. Di conseguenza deve quanto meno verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione.

Il giudice tributario quindi, ha precisato la Cassazione, in quanto dominus regolatore del suo processo, dovrà valutarne l’idoneità ad arrestarne il corso, affinché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ord. n. 2354 del 2022

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